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Via libera della Commissione UE per il decreto Mase sulle Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER).

28 Nov 2023

Il quadro di riferimento per il sostegno allo sviluppo delle Comunità Energetiche rinnovabili (CER) si sta delineando. È di solo pochi giorni fa, infatti, l’approvazione da parte della Commissione UE dell’atteso decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che istituisce il nuovo sistema incentivante rivolto alle Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER).
Il nuovo decreto, che ora deve considerarsi di prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale, completa lo scenario delineato dal Decreto legislativo dell’8 novembre 2021, n. 199 – attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – che all’art. 8 ha introdotto la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia, richiamando la necessità di stabilire modalità di transizione e raccordo fra il vecchio sistema introdotto dal DM adottato in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (decreto milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (e a cui aveva fatto seguito la delibera ARERA n. 318/2020), ed un nuovo regime di aiuti, anche al fine di garantire la tutela degli investimenti già avviati, oltre a dare un impulso concreto alle comunità energetiche.

Sulla base della bozza di decreto circolata nel maggio scorso, il nuovo regime di aiuti destinato alla condivisone dell’energia prevede uno stanziamento complessivo di 5,7 miliardi di euro ed è composto da due misure: una tariffa premium sulla quantità di elettricità consumata dagli autoconsumatori e dalle comunità di energia rinnovabile, con una dotazione di 3,5 miliardi, e un contributo agli investimenti fino al 40% dei costi ammissibili, per un budget totale di 2,2 miliardi.
Il regime, infatti, sostiene la costruzione di impianti di produzione di energia rinnovabile, nonché l’espansione di quelli esistenti attraverso incentivi destinati a piccoli progetti, caratterizzati da impianti FER con una capacità fino a 1 MW, localizzati in comuni con meno di 5mila abitanti.
I beneficiari degli incentivi sono le “Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile – CACER”. Queste comprendono i “Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza”, i “Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e le “Comunità energetiche rinnovabili” che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili.
Il periodo di diritto alla tariffa incentivante destinata agli impianti a fonti rinnovabili decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni. Ci sono tre fasce di incentivi: per gli impianti di potenza fino a 600 kilowatt, la tariffa è composta da un fisso di 60 euro per megawattora più una parte variabile che non può superare i 100 euro per MWh; per gli impianti di potenza compresa tra 200 kW e 600 kW, il fisso è di 70 euro più un premio che non può andare oltre i 110 euro per MW; infine, per gli impianti sotto o pari ai 200 kilowatt, il fisso è di 80 euro più una tariffa premio non superiore ai 120 euro per megawattora.
È, inoltre, previsto un fattore di correzione per la tariffa premio che varia in base all’area geografica: 4 euro per megawattora in più per le Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo) e 10 euro per MWh in più per quelle del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto). Nei casi in cui è prevista l’erogazione di un contributo in conto capitale, la tariffa spettante subirà una decurtazione.
La domanda di accesso agli incentivi va presentata entro 90 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito del Gse (il Gestore dei servizi energetici). La domanda deve essere corredata della documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti previsti per l’accesso ai sostegni sulla base delle regole operative (che saranno fissate con un successivo decreto del ministero, da approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo regime di aiuti).
Va sottolineato, inoltre, che gli incentivi previsti dal decreto possono essere cumulati con i contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, mentre le tariffe incentivanti non si applicano all’energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al superbonus.
Per quanto riguarda le spese ammissibili, il decreto considera:
1) realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (es. componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica);
2) fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
3) acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
4) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
5) connessione alla rete elettrica nazionale;
6) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
7) progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
8) direzioni lavori e sicurezza;
9) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, di consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.
Le spese sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento. Il costo di investimento massimo di riferimento per l’erogazione del finanziamento è il seguente:
1) 1.500 euro per kilowatt per impianti fino a 20 kW;
2) 1.200 euro per kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
3) 1.100 euro per kW per potenze superiori a 200 kW e fino a 600 kW;
4) 1.050 euro per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

Si segue con attenzione l’evoluzione della normativa sull’autoconsumo e le CER.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili, infatti, grazie ai numerosi impatti positivi su persone, enti e comunità coinvolte, possono costituire una risposta a molteplici problemi che riguardano l’autonomia energetica dei territori, specie con riguardo zone montane. Attraverso la definizione giuridica attuale, infatti, le comunità energetiche rinnovabili consolidano le loro valenze ambientali (da un lato si evita di produrre energia da fonti fossili liberando CO2, dall’altro di dissipare energia in perdite di rete sono suscettibili di apportare), sociali (si stimola l’aggregazione sociale sul territorio e si educano i cittadini a una cultura rivolta alla sostenibilità, coinvolgendo tutte le fasce della popolazione) ed economici (grazie ai meccanismi di incentivazione derivanti dall’energia prodotta e utilizzata, la comunità è in grado di produrre un “reddito energetico” da redistribuire). Il loro sviluppo, inoltre, è propedeutico per attivare sinergie territoriali che possono vedere protagoniste le imprese agricole sia come consumatori che come produttori di energia rinnovabile.
Nel ribadire l’attenzione e l’interesse che il settore agricolo riserva allo sviluppo delle CER, rispetto all’evoluzione della normativa, meritano una segnalazione anche le previsioni contenute nella Legge 41 del 21 aprile 2023 (conversione in legge del Decreto Legge 24/02/2023, n.13) che al capo X (Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), art.47, stabilisce che:
• fino al 31 dicembre 2025, in deroga all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili;
• gli enti locali, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l’indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l’installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell’importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell’area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell’individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell’entità del canone di concessione offerto;
• le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria (al fine di permettere l’estensione dell’area di azione), in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L’energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità. Le medesime previsioni e deroghe si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:
– imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
– imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
– cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati.

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