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Linee guida per l’istituzione del Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale

20 Feb 2024

Ai sensi dell’articolo 45, comma 2-quater, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n.41, che ha istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), il “Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale” sono in corso di elaborazione le “linee guida” per la definizione dei criteri per la generazione, la contabilizzazione, la certificazione, il riconoscimento e la commercializzazione dei crediti di carbonio prodotti su base volontaria dai settori agricolo e forestale nazionale, nonché le modalità di iscrizione e gestione dei predetti crediti nel Registro pubblico.
In attuazione della legge 21 aprile 2023, n.41, infatti, le linee guida, una volta ultimato l’iter per la loro redazione, saranno oggetto di un apposito decreto del Masaf, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di Conferenza Stato/regioni. La pubblicazione delle linee guida è necessaria per rendere operativo il “Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale”, istituito con la finalità di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa europea e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali. L’obiettivo, infatti, è quello di poter utilizzare i crediti di carbonio generati dal settore agroforestale nell’ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2008. Si precisa, al proposito, che i crediti di carbonio agroforestali non possono essere utilizzati nel mercato EU ETS (il settore agroforestale resta escluso da questo mercato del carbonio basato su adempimenti obbligatori da parte di alcuni settori considerati “maggiori emettitori”) ma che gli assorbimenti di carbonio certificati continueranno (sulla base di un protocollo da sottoscriversi tra CREA ed Ispra) a contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra contabilizzati dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nell’ambito degli obblighi internazionali.
Le linee guida, sono redatte in piena coerenza con le disposizioni previste dalla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti di carbonio (Bruxelles, 30.11.2022 COM (2022) 672 final) e con le norme europee sul clima di cui al Regolamento (UE) 2021/1119.

Gli obiettivi delle linee guida sono:
• promuovere un mercato volontario del carbonio basato su standard rigorosi, trasparenti e verificabili, mediante la valorizzazione di pratiche di gestione agricola e forestale sostenibili realizzate con l’assunzione di impegni aggiuntivi rispetto agli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale vigente in materia;
• incentivare il sequestro del carbonio atmosferico nei suoli agricoli e nei sistemi forestali ed incrementarne lo stoccaggio, attraverso la produzione di prodotti legnosi di lunga durata, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas effetto serra stabiliti dall’Unione europea e gli impegni sottoscritti dal Governo italiano, promuovendo gli investimenti in crediti agroforestali generati in Italia, certificati e registrati secondo regole certe e riconosciute dalle Istituzioni al fine di garantire la disponibilità di titoli di elevata qualità;
• favorire la partecipazione di investitori privati nella realizzazione di progetti che, incrementando lo stoccaggio di CO2, garantiscono, al contempo, il mantenimento di altri servizi ecosistemici per una sostenibilità concreta e durevole a beneficio dell’intera collettività;
• compensare le emissioni di carbonio causate da eventi naturali sempre più estremi (quali incendi, tempeste di vento, ecc.) e dalla perdita di fertilità dei suoli agricoli, grazie ad una gestione non solo sostenibile ma anche funzionale alla prevenzione e riduzione dei rischi e delle vulnerabilità, mobilitando finanziamenti aggiuntivi per la tutela del territorio.
Per le profonde differenze nelle tecniche colturali e nella definizione degli scenari di riferimento, le Linee guida sono costituite da due sezioni distinte riguardanti rispettivamente il settore agricolo e quello forestale. Al momento, tuttavia, è stato reso disponibile solo il capitolo relativo alla sezione forestale, mentre la sezione agricola sarà disponibile non appena saranno allineati i sistemi informativi necessari al calcolo dei crediti maturati per pratiche agricole aggiuntive rispetto alla baseline di riferimento.
Si riporta di seguito una sintesi del contenuto della bozza delle Linee guida in corso di predisposizione da parte del MASAF.
Ai fini dell’iscrizione nel Registro e del loro utilizzo nel mercato volontario, i crediti di carbonio agroforestali devono:
• essere generati tramite la realizzazione di un progetto agroforestale, da svilupparsi sul territorio nazionale, che preveda l’assunzione di pratiche colturali e impegni silvo-ambientali addizionali rispetto alla baseline e in considerazione delle peculiarità territoriali in cui operano le aziende agricole e delle differenze ecosistemiche del patrimonio forestale nazionale;
• essere quantificati con metodologie credibili, trasparenti e condivise in linea con le disposizioni previste dalle IPCC Guidelines for national greenhouse gas inventories (IPCC 2006, Vol. 4, IPCC, 2006) con i criteri QU.A.L.ITY (QUantification, Additionality and baseline, Long-term storage and sustenabilITY) e con ogni altro criterio atto a garantire la quantificazione, l’addizionalità rispetto agli scenari di riferimento, lo stoccaggio a lungo termine e la sostenibilità;
• essere certificati da un Organismo indipendente di certificazione esterno (OCE) riconosciuto dall’ Autorità nazionale di accreditamento (Accredia) e abilitato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
• essere venduti nel rispetto delle disposizioni dell’accordo di vendita, che definisce le modalità di pagamento del credito e della fornitura del servizio generato;
• esaurire il proprio valore al momento dell’acquisto con l’iscrizione nel Registro e non essere quindi più rivendibili a terzi;
• non essere venduti ad acquirenti esteri e ad altri Stati;
• avere un impatto neutro, o positivo, sulla sostenibilità ambientale ed economica, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/2139, e in particolare nei confronti della risorsa idrica, della biodiversità degli ecosistemi, della prevenzione e controllo degli inquinanti sia con riferimento all’area di progetto sia a quella esterna.
L’iter di registrazione dei crediti generati da attività agroforestali o dalla realizzazione di prodotti e materiali legnosi di lunga durata, si articola nelle seguenti fasi:
• sviluppo di un progetto per il sequestro di carbonio e redazione del relativo documento di progetto (DDP), in base a quanto disposto dalle Linee guida, da parte di un proponente, che può rappresentare uno o più operatori (esecutori materiali del progetto agroforestale) singoli o associati;
• presentazione del progetto all’OCE e avvio della procedura per la certificazione;
• trasmissione da parte del proponente della richiesta di riconoscimento dei crediti certificati, e della relativa documentazione, al CREA che avvia le procedure di verifica e registrazione. Eventuali variazioni al progetto devono essere approvate dall’OCE a seguito di specifiche azioni di audit e trasmesse al CREA;
• registrazione, da parte del CREA, sulla base della documentazione prodotta e trasmessa dall’OCE, che include eventuali rapporti di audit;
• verifica del documento di progetto da parte del CREA, iscrizione nel Registro dei relativi crediti e contestuale comunicazione al proponente dell’avvenuta registrazione;
• comunicazione da parte del proponente del momento in cui è disponibile alla vendita dei propri crediti e a quale prezzo;
• acquisto dei crediti da parte del finanziatore, previa registrazione presso il CREA. I crediti acquistati hanno una validità temporale in funzione al settore agricolo o forestale in cui sono stati generati, e non possono essere rivenduti.
Le linee guida entrano poi nello specifico degli adempimenti riservati alle due differenti sezioni (settore agricolo e forestale). Come già detto, tuttavia, al momento la bozza contiene solo il capitolo riservato al settore foreste.
In questo contesto le linee guida prendono atto del fatto che il patrimonio forestale nazionale presenta una elevata variabilità per caratteristiche ecologiche, vegetazionali, pedologiche e climatiche, variabilità che si riflette nelle molte e diverse pratiche selvi-colturali e di gestione realizzate a livello locale. Ogni regione dispone, in attuazione della normativa nazionale di indirizzo, di proprie e specifiche norme per la gestione, tutela e conservazione del patrimonio forestale: in questo contesto, stante la difficoltà di riconoscere una baseline nazionale di riferimento, per un corretto calcolo del carbonio assorbito grazie a pratiche selvi-colturali addizionali a quelle obbligatorie previste dalla normativa vigente, o stoccato in prodotti legnosi di lunga durata, è indispensabile utilizzare baseline di livello regionale, o locale, rappresentate dalle disposizioni contenute nei regolamenti forestali regionali.
L’iter di presentazione e riconoscimento dei crediti di carbonio generati da progetti forestali inizia con la predisposizione di un Documento di progetto forestale (DDP) da parte dell’operatore (proprietario o gestore forestale) o gruppo di operatori, che preveda l’assunzione, per un periodo non inferiore ai 30 anni, di impegni silvo-ambientali addizionali alle baseline di riferimento per la realizzazione di attività di gestione forestale sostenibile, imboschimento, rimboschimento e arboricoltura policiclica mista e policiclica permanente su superfici agricole e per un periodo non inferiore ai 50 anni di impegni di riduzione e stoccaggio delle emissioni grazie alla produzione e utilizzazione di prodotti legnosi di origine nazionale di lunga durata.
Il DDP è caratterizzato da una scheda anagrafica, una scheda di progetto ed alcuni allegati.
Tra gli allegati di progetto di particolare rilevanza sono il piano di gestione forestale, o strumento equivalente (per le attività di gestione forestale sostenibile, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF), imboschimenti o rimboschimenti sulle superfici definite all’articolo 3, commi 3 e 4, e all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo); la predisposizione di un piano colturale, redatto da un professionista all’uopo abilitato (per gli impianti di imboschimento e arboricoltura da legno mista e policiclica permanente, realizzati su superficie agricola o superfici di cui l’articolo 5 del TUFF, comprese le superfici urbane non edificabili, gli spazi verdi urbani pubblici e aree industriali, urbane e periurbane degradate, che prevedano un piano di riqualificazione) e una nota tecnica di produzione accompagnata da una analisi del ciclo di vita (LCA primario) del prodotto e dalla vigente classificazione strutturale del legno (per i prodotti legnosi di lunga durata).
Altri allegati al progetto necessari sono costituiti da:
• una stima della quantità di crediti generabili dal progetto forestale;
• un piano di monitoraggio, con descrizione delle tempistiche e attività di controllo e gestione (quaderni di campo delle azioni, tempistica delle misurazioni dell’incremento di stoccaggio del carbonio durante la durata del progetto ecc.), e previsione delle azioni specifiche che possono preservare lo stock di carbonio da eventuali disturbi e agenti di rischio climatico, finanziario, normativo, antropico;
• una descrizione dell’addizionalità (in base alla tipologia di attività da realizzare specificando perché il progetto può essere definito addizionale) e una descrizione della permanenza (calcolo di un buffer percentuale – dal 15 al 40% per attività di imboschimento, rimboschimento, gestione forestale sostenibile e arboricoltura mista e policiclica permanente su superfici agricole, e dal 5 al 10% per prodotti legnosi di lunga durata – dei crediti di carbonio non vendibili in relazione al potenziale verificarsi di eventuali disturbi naturali quali incendi, fitopatie, eventi estremi, ecc., secondo una analisi del rischio – da predisporre secondo un modello fornito in appendice – o attraverso l’utilizzo di strumenti simili ad analisi del rischio);
• una valutazione degli impatti del progetto forestale su biodiversità ed ecosistemi, risorsa idrica, economia circolare e inquinanti atmosferici (i crediti generati dal progetto devono garantire un impatto neutro o positivo);
• una valutazione dell’impatto delle azioni da realizzare sulla comunità che si trova all’interno e nelle vicinanze dell’area di progetto forestale: associazioni, comitato di quartiere, residenti, filiere produttive, ecc.;
• una descrizione della sostenibilità economica del progetto forestale e in caso di finanziamenti pubblici l’entità del contributo pubblico in proporzione al costo totale del progetto.
Singoli progetti possono essere aggregati, al fine di ridurre i costi di gestione e delle attività di verifica e certificazione e confluire in un unico progetto forestale di gruppo con unico piano di gestione. Ogni gruppo dovrà presentare, unitamente al progetto, un protocollo di intesa tra i soggetti partecipanti e nominare un unico soggetto gestore, che dovrà rappresentare il gruppo nelle fasi di verifica e certificazione. Il gestore del gruppo è il responsabile del rispetto delle Linee guida da parte di tutti partecipanti.
L’iscrizione dei crediti di carbonio generati dal progetto nella sezione forestale del Registro avviene sulla base della documentazione prodotta e trasmessa dal proponente al CREA. Con l’avvenuto riconoscimento e inserimento nel Registro da parte del CREA, si può procedere alla transazione del credito sul mercato volontario al termine del periodo di riferimento indicato nel certificato rilasciato dall’OCE.
Per i crediti generati da attività di gestione forestale sostenibile, attività di imboschimento, rimboschimento e arboricoltura policiclica mista e policiclica permanente su superfici agricole si potrà, dopo il primo audit, si potrà procedere attivando due tipi di procedure (“Vintage” e “Standard 1”), mentre per i crediti generati da prodotti di lunga durata i crediti venduti vengono inseriti in una specifica sezione del Registro denominata “Standard 2”.
Possono essere riconosciuti e registrati nella Sezione forestale del Registro i crediti generati dopo il 1gennaio 2021 (in linea con le regole di contabilizzazione sottoscritte con il Protocollo di Kyoto e vigenti fino al 31 Dicembre 2020). Possono altresì essere riconosciuti e registrati crediti generati precedentemente al 1 gennaio 2021 e, ferma restando la presentazione di uno specifico progetto secondo quanto stabilito dalle presenti Linee guida, solo se certificati da un OCE che dimostri l’assunzione, da parte degli operatori, di aver messo in atto gestione selvicolturale con impegni addizionali agli obblighi previsti dalla normativa vigente e realizzati per l’intero periodo di durata del progetto.
I crediti certificati e registrati nel Registro possono essere venduti sul mercato volontario nazionale attraverso transazioni tra venditori e acquirenti solo alla fine del periodo di riferimento indicato nella certificazione rilasciata dall’OCE e previa autorizzazione da parte del CREA.
Gli acquirenti, in ogni caso, devono rispettare l’approccio UE MERC che prevede la realizzazione, in ordine cronologico, delle seguenti azioni:
1. misurare le emissioni sulla base delle linee guida IPCC 2006;
2. evitare emissioni climalteranti;
3. ridurre le emissioni climalteranti;
4. compensare le emissioni rimanenti con l’acquisto di crediti di carbonio.
Per quanto riguarda la baseline (ovvero il “livello base” di riferimento degli assorbimenti di carbonio nell’area di progetto con cui confrontare i benefici in termini di stoccaggio di carbonio nell’arco di tutta la durata del progetto) per le attività realizzabili con un progetto forestale, in grado di generare crediti di carbonio iscrivibili nel Registro, queste devono:
a) per attività di imboschimento, rimboschimento e arboricoltura policiclica mista e policiclica permanente su superfici agricole essere conformi ai criteri di Forest Europe per l’imboschimento/rimboschimento ed essere realizzati con:
• (PICCOLI PROGETTI) superficie netta di impianto di 5 ettari o meno): è possibile assumere che la baseline sia “nessuna variazione degli stock di carbonio nel tempo”.
• (PROGETTI STANDARD) oltre 5 ettari di superficie netta di impianto: la baseline è rappresentata dal sequestro di carbonio che ci sarebbe stato in assenza del progetto.
b) per le attività di gestione forestale sostenibile, la base line deve essere calcolata considerando la gestione minima prevista dalla normativa vigente (Prescrizioni di massima e polizia forestale e regolamenti forestali) o dalle misure di conservazione per aree a vincolo specifico se esistenti, e anche in aree forestali attualmente non soggette ad interventi di gestione o colturalmente abbandonate.
Per le aree sottoposte a vincoli ambientali (Parchi nazionali. Parchi regionali, Siti Natura 2000, ecc.) le baseline sono individuate nelle misure conservative specifiche previste dall’ente gestore dell’area parco.
c) per i prodotti o materiali legnosi di lunga durata si intendono i prodotti legnosi ad uso strutturale, utilizzati nell’edilizia e nella bioedilizia (prodotti o semilavorati in legno massiccio o massello come travi e tavole, legno lamellare incollato o X-Lam strutturale, pannelli di tavole incollate e strati incrociati), con un ordine di grandezza della durata del carico non inferiore ai 50 anni, realizzati con un processo di produzione sostenibile in termini di materiali (certificati, riciclati, riciclabili) e di processo produttivo, dimostrato dall’analisi del ciclo di vita (LCA) o dalla dichiarazione ambientale di prodotto (EPD). Il materiale legnoso di base deve necessariamente provenire da boschi che si trovano sul territorio nazionale.
La baseline di riferimento per lo stoccaggio del carbonio nei prodotti o materiali legnosi di lunga durata è pari a zero, in quanto viene adottata un’ipotesi conservativa non tenendo conto delle emissioni dovute all’utilizzo di materiali ad alta emissività (calcestruzzo, ecc.).
Nel rispetto del principio dell’addizionalità, i progetti forestali possono essere realizzati attraverso azioni che ricadono all’interno delle sole attività ammissibili previste, descritte in dettaglio nelle linee guida.

L’istituzione del Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale costituisce un passo importante verso il riconoscimento del servizio di assorbimento di carbonio reso dal settore agricolo. Il provvedimento precede l’evoluzione della normativa europea che vedrà, a breve, la pubblicazione di uno specifico regolamento che istituirà un quadro di certificazione dell’Unione per l’assorbimento del carbonio. L’obiettivo è quello di permettere una valorizzazione degli assorbimenti di carbonio generati dal settore agroforestale mediante il ricorso a fondi privati (mercato volontario), in aggiunta alle altre iniziative previste dall’iniziativa europea sul “Carbon farming” che riguardano il sostegno pubblico (PAC). Il potenziamento delle attività di assorbimento del carbonio, infatti, è un obiettivo prioritario per la normativa europea sul clima, visto che i paesi dell’UE sono chiamati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il concetto di neutralità climatica, infatti, si basa proprio su un equilibrio raggiungibile attraverso la riduzione delle emissioni climalteranti e, contestualmente, l’aumento della cattura del carbonio.
Le linee guida rappresentano un passaggio fondamentale ed urgente per garantire l’operatività del registro nazionale che sancisce, di fatto, la nascita di un sistema di certificazione nazionale istituzionalizzato per la collocazione sul mercato volontario di crediti di carbonio prodotti dal settore agroforestale, sgombrando il campo da molte nubi (in primis legati alla legittimità giuridica dei crediti) che hanno caratterizzato a lungo questo settore in Italia, limitando le iniziative imprenditoriali, sia dal punto di vista della domanda che da quello dell’offerta. Si confida, dunque, che l’iter di messa a punto delle linee guida sia presto colmato anche per le specifiche relative alla sezione agricola per la quale si registra un ritardo a causa delle difficoltà di fissazione delle relative baseline ai fini della dimostrazione della “addizionalità”.

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