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Energia: pubblicazione decreto aree idonee

10 Lug 2024

Il primo luglio u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 21 giugno 2024 sulla “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.
Il decreto, emanato il 14 giugno scorso dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i ministeri dell’Agricoltura e della Cultura, prevede, in attuazione dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, che le Regioni redigano la mappa delle aree idonee sul loro territorio entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta (quindi entro il primo gennaio 2025).

Il decreto, particolarmente atteso sulla base della necessità della definizione di criteri di governance territoriale finalizzati a garantire la diffusione delle fonti rinnovabili di energia senza compromettere la tutela del suolo e del paesaggio, fissa “principi e criteri omogenei” per l’individuazione, da parte delle Regioni, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, funzionali al raggiungimento degli obiettivi energetici del PNIEC ed in linea con il principio della neutralità tecnologica.
Il decreto, infatti, fissa, per ogni regione e anno per anno (dal 2021 al 2030), gli obiettivi di nuova potenza di energia rinnovabile per arrivare all’obiettivo complessivo del PNIEC di 80 Gw di nuova potenza installata al 2030. In caso di inadempienza delle Regioni, rispetto agli obiettivi energetici fissati, il governo potrà intervenire con poteri sostituitivi.
Per quanto riguarda la governance territoriale, il decreto stabilisce che le Regioni, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, devono individuare, sul rispettivo territorio:
a) superfici e aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’Allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;
c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni.
d) aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Nel fissare i paletti per indirizzare il lavoro delle Regioni, il decreto, oltre a recepire il divieto, sostenuto da Coldiretti e imposto dal recente decreto Agricoltura, di installare pannelli fotovoltaici a terra sui terreni agricoli, fornisce indirizzi (all’art. 7) agli enti locali stabilendo una serie di criteri per individuare o escludere l’idoneità delle aree: oltre ad auspicare una massimizzazione delle aree idonee per agevolare il raggiungimento degli obiettivi energetici, si invita, infatti, a considerare le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, verificando anche l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili.
Altri criteri riguardano la possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto e quella di fare salve le aree idonee di cui all’articolo 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono considerate non idonee, inoltre, le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Rispetto a questa previsione, alle Regioni è anche permesso di stabilire una fascia di rispetto intorno ai beni tutelati, in cui non si possano installare impianti, fino a un massimo di 7 chilometri di ampiezza. Sono esclusi da questi vincoli gli impianti rinnovabili già esistenti e i loro rifacimenti.
Il provvedimento, infine, prevede che, ai fini dell’individuazione delle superfici e aree idonee, le Regioni e Province autonome possano avvalersi di una apposita piattaforma digitale. A tal riguardo, un apposito decreto è in corso di predisposizione per disciplinare e regolare le modalità di funzionamento della Piattaforma digitale, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che sarà realizzata e gestita dal GSE.

Il decreto di recente emanazione, sulla base dei criteri e principi richiamati, appare rispondente alla necessità di assicurare la corretta integrazione degli impianti energetici nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, senza trascurare le attuali difficoltà di approvvigionamento energetico da parte delle imprese e delle soluzioni che potrebbero derivare dalla produzione e vendita di energie rinnovabili nella rete in termini di riduzione dei costi e di efficienza dei processi aziendali.
Il decreto, infatti, orientato a garantire, nel contempo, il raggiungimento degli obiettivi energetici nazionali e la tutela del suolo, del paesaggio e delle aree agricole di pregio, recepisce il divieto imposto dal recente “decreto Agricoltura” di installare pannelli solari a terra sui terreni agricoli, oltre a conservare un opportuno rimando alle Linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 come riferimento per l’individuazione delle aree non idonee (“superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti).
Sta ora alle Regioni, entro il primo gennaio 2025, recepire gli obiettivi energetici e i criteri individuati dal decreto, definendo, puntualmente, le aree idonee e quelle non idonee, oltre a garantire il rispetto del divieto di installazione del fotovoltaico a terra in area agricola, sancito dall’art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63.

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