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Il DPCM 22 Marzo 2020 e la Circolare del Ministero degli Interni – Interpretazioni

26 Mar 2020

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha decretato le nuove disposizioni riguardanti le Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

Il decreto identifica le attività ritenute essenziali sempre nel contesto delle misure di contenimento, indicando nella figura del Prefetto l’organo a cui è demandata la verifica della sussistenza della pubblica utilità.

Ultima ora

Si allega la circolare del Ministero degli Interni che conferma quanto interpretato leggendo la il DPCM 22 Marzo 2020,

Inoltre da quesiti posti sul territorio nazionale sono emerse le seguenti risposte:

Come va formulata la comunicazione da inviare alle Prefetture ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d), del DPCM?

Laddove le singole Prefetture non abbiano messo a disposizione tramite pubblicazione sul relativo sito istituzionale modelli standard di comunicazione (ad esempio, modelli di comunicazione sono al momento presenti sui siti delle Prefetture di Bergamo, Brescia, Pesaro-Urbino, Macerata, Ancona, Fermo e Ascoli Piceno, Belluno, Padova, Treviso, Brindisi, Siracusa) è possibile utilizzare la bozza di comunicazione allegata alla presente. E’ opportuno, comunque, verificare sul sito istituzionale della singola Prefettura, oltre all’eventuale presenza di modulistica ad hoc, se sono disponibili informazioni in ordine alle modalità di inoltro della comunicazione.

E’ possibile considerare la selvicoltura (codice ATECO 02) quale esempio di “attività funzionale” il cui esercizio è consentito nonostante la sospensione disposta dal DPCM per le attività non elencate nel relativo Allegato?

Per le imprese del settore della selvicoltura che forniscono legna da ardere ad imprese (e, quindi, non quelle che vendono legna da ardere a soggetti non titolari di partita IVA né quelle che forniscono legname per la realizzazione di mobilio) è possibile considerare tale attività come funzionale all’attività espressamente elencata nel predetto Allegato con il codice ATECO 46.71 “Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento”. Infatti, nelle Note esplicative dei codici ATECO con riferimento al predetto codice viene precisato che anche la legna da ardere è considerata combustile per riscaldamento.

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