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Zone montane

17 Ott 2024

Nel corso dell’esame dei disegni di legge sulla promozione del sistema montagna, si dà conto della proposta della 1a Commissione del Senato (Affari costituzionali) di procedere alla loro riunificazione assumendo come testo base il ddl 1054 di iniziativa governativa. Il ddl citato, riconosce, quale obiettivo di interesse nazionale, la crescita economica e sociale della montagna ai fini della tutela e della valorizzazione dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche anche ai fini del contrasto della crisi climatica, della salute, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell’identità e della coesione delle comunità locali, anche nell’interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.

Categorie professionali, imprese, amministrazioni pubbliche ed enti locali sono chiamati a collaborare per garantire uno sviluppo organico del sistema della montagna eliminando le diseguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane attraverso interventi mirati a favore della istruzione e della formazione, a partire dai più giovani. Occorre ricordare che il 31% dei comuni è ubicato in zone montane e circa il 49% del territorio italiano è montano, dove vivono circa 7 milioni di cittadini. Di interesse sono le disposizioni finalizzate alla tutela del territorio e che sono dirette alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani mediante la predisposizione di apposite linee guida finalizzate ai fini della individuazione, del recupero, dell’utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e  dell’utilizzo energetico e termico del legno, favorendo, tra l’altro, la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati. È previsto, inoltre, che una quota del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sia destinata a prevenire e a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, superando le criticità relative alla disponibilità di risorse idriche attraverso la realizzazione di casse di espansione, vasche e bacini idrici, ai fini dell’attività agricola, della lotta agli incendi e dell’attività turistica, incluso l’innevamento artificiale, da attuare da parte delle regioni. Misure fiscali sono previste anche a favore delle imprese montane esercitate da giovani che non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge.

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