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Direttiva sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili (RED III): focus sulle “Zone di accelerazione”

22 Nov 2023

Viste le implicazioni per il settore agricolo, in termini di corretto inserimento territoriale degli impianti di produzione di energia rinnovabile, si condividono alcune riflessioni sulle “zone di accelerazione”, introdotte dall’articolo 15 quater della direttiva Direttiva UE 2023/2413 (RED III).
La direttiva, infatti, prevede che entro il 21 febbraio 2026, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti adottino uno o più piani che designano, come sottoinsieme delle zone di cui all’articolo 15 ter, paragrafo 1, relativo alla mappatura delle zone necessarie per i contributi nazionali all’obiettivo complessivo dell’Unione di energia rinnovabile per il 2030, zone di accelerazione per uno o più tipi di energie da fonti rinnovabili.
In sintesi, in tali piani gli Stati membri dovrebbero individuare le zone terrestri; le superfici; le zone sotterranee; le acque interne e marine; necessarie per l’installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e per le relative infrastrutture, al fine di apportare almeno i rispettivi contributi nazionali all’obiettivo complessivo riveduto, in materia di energia da fonti rinnovabili per il 2030, di cui all’articolo 3, della RED II (poi superato dal Fit for 55% e dal REPowerEU), e a sostegno del conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica entro e non oltre il 2050, in conformità alla Legge europea sul clima.
Ai fini dell’individuazione delle zone sopra indicate, gli Stati membri dovrebbero utilizzare i documenti esistenti, redatti per la pianificazione territoriale e dovrebbero individuare le specificità delle zone, e la loro idoneità ai diversi tipi di tecnologia e per la produzione di energia rinnovabile, e inserirle nei loro Piani nazionali integrati per l’energia e il clima.
L’individuazione delle suddette zone dovrebbe tenere conto, in particolare:
• della disponibilità dell’energia da fonti rinnovabili,
• del potenziale offerto dalle diverse zone terrestri e marittime per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
• dei diversi tipi di tecnologia,
• della domanda prevista di energia,
tenendo conto, inoltre, dell’efficienza energetica; del sistema di trasmissione nelle diverse regioni dello Stato membro; della disponibilità delle pertinenti infrastrutture energetiche; dello stoccaggio; di altri strumenti di flessibilità; tenendo sempre presente la necessità di soddisfare la crescente domanda di energia da fonti rinnovabili, nonché della sensibilità ambientale.
Tali zone di accelerazione dovrebbero essere scelte perché particolarmente adatte allo sviluppo di progetti, in materia di energia rinnovabile, distinguendo tra i vari tipi di tecnologia, sulla base del fatto che la diffusione della tecnologia specifica, adatta alla produzione energia rinnovabile, non dovrebbe comportare un impatto ambientale significativo.
Nella designazione delle zone di accelerazione, gli Stati membri dovrebbero evitare le zone protette e prendere in considerazione, se è necessario, piani di ripristino e opportune misure di attenuazione.
Gli Stati membri dovrebbero designare, in ogni zona, almeno un tipo di tecnologia per le energie rinnovabili, e definire la dimensione di tale zona di accelerazione, alla luce delle specificità e dei requisiti del tipo o dei tipi di tecnologia per la quale è stata designata la zona. Così facendo, gli Stati membri dovrebbero provvedere a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dalle Direttive sulle energie rinnovabili.
La legislazione europea riconosce le valutazioni ambientali quale strumento importante per integrare le considerazioni ambientali nella preparazione e adozione di piani e programmi. Gli Stati membri sono chiamati a predisporre: o un unico piano per tutte le zone di accelerazione per le energie rinnovabili; o tutte le tecnologie per le energie rinnovabili; oppure piani specifici per tecnologia, che designino una o più zone di accelerazione per le energie rinnovabili.
Ciascun piano dovrebbe essere sottoposto a una valutazione ambientale, a norma della direttiva 2001/42/CE, al fine di valutare l’impatto di ciascuna tecnologia per le energie rinnovabili, sulle zone pertinenti designate in tale piano. L’esecuzione di una valutazione ambientale, a norma della sopra citata direttiva, permetterebbe agli Stati membri di adottare un approccio più integrato ed efficiente, per assicurare la partecipazione pubblica in una fase precoce, e per tenere conto delle considerazioni ambientali, espresse in una fase precoce del processo di pianificazione, a livello strategico.
Per incrementare l’accettazione, da parte dell’opinione pubblica dei progetti in materia di energia rinnovabile, è opportuno che gli Stati membri adottino idonee misure per promuovere la partecipazione delle comunità locali ai progetti in materia di energia rinnovabile.
Onde razionalizzare il processo di designazione delle zone di accelerazione per le energie da fonti rinnovabili ed evitare la duplicazione delle valutazioni ambientali di una singola zona, è opportuno che gli Stati membri dichiarino zone di accelerazione per le energie rinnovabili quelle zone che sono già state designate come zone adatte allo sviluppo accelerato di tecnologie per le energie rinnovabili, a norma del diritto nazionale.
Tali dichiarazioni dovrebbero essere assoggettate a determinate condizioni ambientali, garantendo un livello elevato di tutela dell’ambiente. E’ opportuno che la designazione delle zone sia limitata nel tempo, per far sì che non comprometta il processo di designazione delle zone, in un futuro reso diverso dalle nuove tecnologie.

Per la Commissione europea, le lungaggini e le incertezze nei processi autorizzativi, necessari allo sviluppo delle tecnologie legate alle energie rinnovabili, possono ritardare il raggiungimento degli obiettivi previsti, sia per contrastare il cambiamento climatico, sia per ridurre e annullare la dipendenza dalle forniture energetiche russe. Per questo motivo, insieme ad altri provvedimenti, la Direttiva UE 2023/2413: RED III suggerisce agli Stati membri di individuare alcune zone opportune, designate come “Zone di accelerazione”, nelle quali individuare le singole specificità, idonee ad ospitare strumenti di produzione di energie rinnovabili, che possano usufruire di semplificazioni nei processi autorizzativi.
L’introduzione delle Zone di accelerazione risponde alla necessità di disporre di scadenze più brevi e più chiare, per le decisioni che devono essere adottate dalle autorità competenti, per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di produzione di energia rinnovabile, con l’obiettivo di accelerarne la realizzazione in queste aree.
Gli Accordi di Parigi e la conseguente cultura promossa dal Green Deal impongono agli Stati membri di sostenere una più rapida e ampia diffusione di progetti, in materia di energia rinnovabile, e suggeriscono di effettuare una mappatura, indispensabile per la diffusione di queste energie e per le relative infrastrutture, in costante coordinamento con gli enti locali e regionali.
Le zone di accelerazione per le energie rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti, i futuri impianti di produzione di energia rinnovabile fuori da tali zone, e i meccanismi di cooperazione, dovrebbero assicurare che l’energia rinnovabile prodotta sia sufficiente a conseguire il contributo di ogni Stato membro all’obiettivo complessivo dell’Unione, in materia di energia rinnovabile, previsto per il 2030 e per il 2050.
Nelle zone di accelerazione, i progetti in materia di energia rinnovabile, conformi alle norme e alle misure individuate nei piani elaborati dagli Stati membri, dovrebbero beneficiare della presunzione di assenza di effetti significativi sull’ambiente. Pertanto, tali progetti dovrebbero essere esenti dall’obbligo di effettuare una valutazione specifica dell’impatto ambientale a livello di progetto ai sensi della citata Direttiva 2011/92/UE.
La designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili dovrebbe consentire agli impianti di produzione di energia rinnovabile, agli impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati, alla connessione di tali impianti e agli impianti di stoccaggio alla rete, di beneficiare della prevedibilità e della razionalizzazione delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni, di accelerazione nelle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni, compreso la tacita approvazione, in caso di mancata risposta dell’autorità competente, entro la data prestabilita, a meno che il progetto non sia sottoposto a una valutazione dell’impatto.
Tali progetti devono, inoltre, beneficiare di scadenze chiare e della certezza del diritto, per quanto riguarda l’esito previsto della procedura di rilascio delle autorizzazioni.
Dopo la presentazione della domanda, relativa a un progetto, in una zona di accelerazione, lo Stato membro dovrebbe eseguire una procedura di esame rapida, per determinare se sussistono rischi elevati che il progetto possa causare significativi effetti negativi, tenuto conto della sensibilità ambientale dell’area geografica in cui è situato, e che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale dei piani che designano le zone di accelerazione per le energie. Ai fini di tale procedura, l’autorità competente dovrebbe poter chiedere al richiedente di fornire informazioni supplementari disponibili, senza esigere una nuova valutazione o una nuova raccolta di dati. Tutti i progetti ubicati in zone di accelerazione per le energie rinnovabili, che sono conformi alle norme e alle misure individuate nei piani elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere considerati approvati, al termine di tale procedura di esame.
Laddove gli Stati membri dispongano di prove evidenti, sulla base delle quali possano ritenere che sussiste un rischio elevato che un progetto specifico causi effetti negativi significativi, dovrebbero sottoporre il progetto a una valutazione dell’impatto ambientale.
Dette valutazioni dovrebbero essere effettuate entro sei mesi da tali decisioni, con la possibilità di prorogare tale termine in caso di circostanze eccezionali.
È opportuno consentire agli Stati membri di introdurre deroghe dall’obbligo di effettuare tali valutazioni ambientali, per i progetti eolici e solari fotovoltaici, in circostanze giustificate, dal momento che tali progetti dovrebbero fornire la maggior parte dell’energia elettrica rinnovabile entro il 2030. In tal caso, lo sviluppatore del progetto dovrebbe adottare misure di mitigazione proporzionate o, se non sono disponibili, misure di compensazione che, potrebbero assumere la forma di risarcimento economico, al fine di far fronte agli effetti negativi significativi, individuati durante la procedura di esame.
In considerazione della necessità di accelerare la diffusione delle energie da fonti rinnovabili, la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, dovrebbe favorire la realizzazione di progetti di energia rinnovabile, in tutte le zone disponibili per tale diffusione.
Per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, per conseguire l’obiettivo di energia rinnovabile stabilito nella legislazione europea, anche le procedure di rilascio delle autorizzazioni, applicabili ai progetti fuori dalle zone di accelerazione, dovrebbero essere semplificate e razionalizzate attraverso l’introduzione di scadenze massime chiare, per tutte le fasi della procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese le valutazioni ambientali, specifiche per ciascun progetto.

La nuova direttiva europea di riferimento per le energie rinnovabili intende accelerare il processo di diffusione di queste fonti intervenendo soprattutto sullo snellimento dei processi autorizzativi. È necessario, tuttavia, poter continuare a garantire adeguati livelli di tutela delle valenze territoriali, specie in un contesto in cui le proiezioni di ampliamento della potenza di generazione energetica possono interferire con le dinamiche del consumo di suolo e impatti negativi sul paesaggio. Ne consegue che la diffusione delle energie rinnovabili deve avvenire mediante un solido apparato di governance territoriale e l’attuazione del decreto che definisce le aree idonee e non idonee all’istallazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile.

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