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Cambiamenti climatici: accordo Consiglio – Parlamento Ue sul quadro per la certificazione degli assorbimenti di carbonio

27 Feb 2024

Si segnala che martedì 20 febbraio u.s., la Commissione UE ha accolto con favore l’accordo politico provvisorio tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul primo quadro volontario a livello dell’UE per la certificazione degli assorbimenti di carbonio.
Tale quadro di certificazione promuoverà tecnologie innovative di assorbimento del carbonio e il sequestro del carbonio nei suoli agricoli che contribuiscono agli obiettivi dell’UE in materia di clima, ambiente e inquinamento zero.

Il nuovo quadro per la certificazione degli assorbimenti di carbonio aiuterà l’UE a conseguire la neutralità climatica certificando gli assorbimenti di carbonio e il sequestro del carbonio nei suoli agricoli per garantire che siano trasparenti e affidabili, prevenendo il greenwashing e creando nuove opportunità commerciali.
L’accordo raggiunto estende l’ambito di applicazione del regolamento alla riduzione delle emissioni nel suolo e mantiene una definizione aperta di assorbimenti di carbonio, in linea con quella utilizzata dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) delle Nazioni Unite. Distingue, inoltre, tra le seguenti attività di rimozione del carbonio e di riduzione delle emissioni:
• rimozione permanente del carbonio (immagazzinamento del carbonio atmosferico o biogenico per diversi secoli) stoccaggio temporaneo del carbonio in prodotti durevoli (come le costruzioni a base di legno) di durata di almeno 35 anni e che possono essere monitorati in loco durante l’intero periodo di monitoraggio;
• stoccaggio temporaneo del carbonio proveniente dal sequestro del carbonio nei suoli agricoli (ad esempio ripristino delle foreste e del suolo, gestione delle zone umide, praterie di fanerogame marine);
• riduzione delle emissioni del suolo (derivanti dal sequestro del carbonio nei suoli agricoli), che comprende la riduzione della CO2 e del protossido di azoto derivante dalla gestione del suolo e, a condizione che tali attività comportino, nel complesso, un miglioramento del bilancio del carbonio nel suolo, la gestione delle zone umide, l’assenza di lavorazione del terreno e le pratiche di colture di copertura combinate con un uso ridotto di fertilizzanti, ecc.
Le ultime due attività devono durare almeno cinque anni per essere certificate e non devono comportare l’acquisizione di terreni a fini speculativi con ripercussioni negative sulle comunità rurali.
Entro il 2026 la Commissione ha il compito di produrre una relazione sulla fattibilità delle attività di certificazione che comportino la riduzione delle emissioni diverse da quelle legate ai suoli (CO2 e protossido di azoto). La relazione si baserà su una metodologia di certificazione pilota per le attività che riducono le emissioni agricole derivanti dalla fermentazione enterica (metano) e dalla gestione del letame.
Le attività che non comportano assorbimenti di carbonio o riduzioni delle emissioni di suolo, come la deforestazione evitata o i progetti di energia rinnovabile, non sono incluse nell’ambito di applicazione del regolamento. L’accordo prevede anche l’esclusione dalla certificazione del recupero potenziato di idrocarburi dalle attività di assorbimento permanente del carbonio chiarisce esplicitamente, invece, che le attività e gli operatori negli ambienti marini sono inclusi nell’ambito di applicazione del regolamento.
Le nuove norme si applicheranno alle attività che si svolgono nell’UE, tuttavia, in sede di revisione del regolamento, la Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di consentire lo stoccaggio geologico del carbonio nei paesi terzi limitrofi, a condizione che tali paesi siano in linea con le norme ambientali e di sicurezza dell’UE.
Il regolamento concordato in via provvisoria migliorerà la capacità dell’UE di quantificare, monitorare e verificare l’autenticità di tutte queste forme di assorbimento del carbonio. In particolare, il regolamento stabilisce norme per riconoscere i sistemi di certificazione che dimostrano la conformità al quadro dell’UE e una serie specifica di criteri per garantire l’elevata qualità degli assorbimenti di carbonio e la trasparenza e la credibilità del processo di certificazione.
I criteri concordati garantiranno che gli assorbimenti di carbonio:
– siano correttamente quantificati;
– siano stoccati per un periodo concordato a lungo termine (un minimo di 35 anni per il carbonio stoccato nei prodotti);
– vadano al di là delle pratiche esistenti e non si limitino a ricompensare lo status quo;
– contribuiscano ad obiettivi di sostenibilità più ampi, ad esempio fornendo effetti positivi sulla biodiversità.
Sulla base di tali criteri, la Commissione, assistita da un gruppo di esperti, elaborerà metodologie di certificazione su misura per diversi tipi di attività di assorbimento del carbonio, al fine di garantire un’attuazione corretta, armonizzata ed efficace sotto il profilo dei costi dei criteri di assorbimento del carbonio.
Nell’ambito dell’accordo sono state apportate alcune modifiche al regolamento anche per definire con maggiore precisione in base a quali criteri devono essere sviluppate le metodologie. A tal fine è stato incluso un elenco di indicazioni su quali attività dovrebbero essere prioritarie. Si sono comunque mantenuti gli elementi chiave del processo di certificazione e la natura volontaria della certificazione stessa.
Per quanto riguarda la sostenibilità per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli sono state aggiunte indicazioni su come devono essere intesi gli obiettivi di sostenibilità e rispetto al fatto che un’attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli deve sempre generare almeno un beneficio collaterale in termini di biodiversità (compresa la salute del suolo e la prevenzione del degrado del suolo). Per le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, l’accordo provvisorio, inoltre, offre agli Stati membri la possibilità di fornire consulenza agli agricoltori sulla procedura di domanda e di consentire sinergie tra il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) della PAC e le informazioni generate dal processo di certificazione nell’ambito di tale quadro.
L’accordo provvisorio stabilisce anche le norme relative alla registrazione e al rilascio delle unità certificate (corrispondenti a una tonnellata di beneficio netto certificato, generato da una delle attività di assorbimento del carbonio o di riduzione delle emissioni nel suolo e nell’agricoltura) nei registri pubblici e, una volta sviluppato, nel registro dell’UE.
È prevista, infatti, l’istituzione di un registro dell’UE (sarà messo in atto entro 4 anni) per creare un livello elevato di trasparenza sugli assorbimenti di carbonio certificati. Nel frattempo, tuttavia, possono essere utilizzati i registri dei sistemi di certificazione esistenti (come, ad esempio, in Italia il “Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale” istituito attraverso l’articolo 45, comma 2-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n.41).
L’accordo specifica, inoltre, che le unità certificate possano essere utilizzate solo per gli obiettivi climatici dell’UE e per il contributo determinato a livello nazionale (NDC) e non dovrebbero contribuire agli NDC e ai sistemi internazionali di conformità dei paesi terzi. Tali norme, anche per quanto riguarda i relativi adeguamenti, saranno riesaminate nel 2026.
Il regolamento stabilisce, inoltre, chiari obblighi di monitoraggio e norme in materia di responsabilità per gli operatori. L’accordo, infatti, invita la Commissione a includere chiari meccanismi di responsabilità nello sviluppo delle metodologie di certificazione. I meccanismi di responsabilità dovrebbero riguardare i casi di inversione e le conseguenze di un monitoraggio incompleto o interrotto e di inadempienza da parte degli operatori durante il periodo di monitoraggio. Questi meccanismi possono includere riserve collettive o conti di unità di assorbimento del carbonio e meccanismi di assicurazione anticipati.
Il regolamento europeo stabilisce l’ordine di priorità delle metodologie di certificazione che dovrebbero essere sviluppate. Su tale base, la Commissione, sostenuta da un gruppo di esperti sull’assorbimento del carbonio, continuerà a lavorare per sviluppare metodologie di certificazione credibili e su misura per i diversi tipi di attività di assorbimento del carbonio.
Gli assorbimenti di carbonio certificati possono costituire la base di nuove opportunità economiche e possono essere monetizzati attraverso regimi privati e sostegno del settore pubblico, oltre a generare vantaggi commerciali con i consumatori che intendono premiare pratiche rispettose dell’ambiente.
Nelle intenzioni della UE, il sequestro del carbonio nei suoli agricoli creerà nuovi modelli imprenditoriali per gli agricoltori e i silvicoltori e dovrebbe produrre benefici significativi per la biodiversità.
Il regolamento concordato incoraggia, inoltre, l’uso di bioprodotti da costruzione duraturi per mantenere il carbonio legato per diversi decenni o più a lungo, stimolando nuove tecniche edilizie sostenibili.
Per quanto riguarda il sostegno finanziario alle tecnologie di assorbimento del carbonio, il regolamento sblocca finanziamenti pubblici e privati innovativi, compresi i finanziamenti per l’impatto o il sostegno pubblico basato sui risultati, in quanto gli assorbimenti di carbonio prodotti dagli agricoltori possono essere ricompensati sulla base degli assorbimenti certificati e delle effettive riduzioni delle emissioni. Il regolamento sosterrà, inoltre, il nuovo “Bauhaus europeo” riconoscendo la capacità di stoccaggio del carbonio dei materiali da costruzione a base biologica ed efficienti sotto il profilo energetico.
La Commissione continuerà a finanziare gli assorbimenti di carbonio attraverso vari programmi, quali il Fondo per l’innovazione, la politica agricola comune, il Fondo di sviluppo regionale, il programma LIFE e il programma Orizzonte Europa (compresa la missione “Un patto europeo per i suoli”).
Prossime tappe: l’accordo provvisorio sarà ora sottoposto all’approvazione dei rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio (Coreper) e alla Commissione Ambiente del Parlamento europeo per una possibile adozione finale prima della fine di questo mandato.

Federforeste segue con estremo interesse l’iter di attuazione del regolamento europeo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio. Si ritiene che l’obiettivo prioritario della norma debba essere la messa a punto di un sistema di certificazione espressamente finalizzato ad un riconoscimento economico, diretto ai gestori di terreni, per il sequestro del carbonio per il servizio ecosistemico costituito dagli assorbimenti del carbonio in campo agricolo e forestale. Il meccanismo, quindi, dovrebbe portare ad una definitiva armonizzazione delle numerose norme che oggi caratterizzano il mercato volontario del carbonio senza riuscire a garantire una sufficiente credibilità e stabilità dei prezzi dei crediti. Si ricorda, tra l’altro, che i crediti di carbonio prodotti dalle imprese agroforestali attualmente non hanno possibilità di valorizzazione alternativa, essendo il settore escluso dall’ETS europeo.
Sulla base delle importanti implicazioni nella definizione del sistema di certificazione degli assorbimenti agroforestali, si ritiene utile sottolineare le seguenti priorità:
– sostenibilità tecnica ed economica: il metodo che verrà proposto per la cattura del carbonio e la sua certificazione deve essere sostenibile per gli agricoltori sia dal punto di vista economico, che dal punto di vista tecnico-operativo;
– benefici concreti per gli agricoltori: la proposta dovrebbe contemplare la possibilità di quantificazione degli assorbimenti partendo da una baseline standardizzata o, alternativamente, basata sulle performance individuali, che quindi permetta agli agricoltori virtuosi di monetizzare il lavoro che essi stanno già facendo.

Le prime fasi dell’iter di approvazione del regolamento hanno visto passi positivi ed importanti rispetto alle aspettative del settore agro-forestale. Nel testo, infatti, è stato introdotto il concetto di carbon farming definendo tale attività come connessa alla gestione del territorio, alla gestione delle coste o all’allevamento di animali che determina non solo il sequestro ma anche la riduzione delle emissioni di carbonio. È stato anche sottolineato che le attività di carbon farming non devono influire negativamente sulla sicurezza alimentare dell’UE o portare all’accaparramento di terre o alla speculazione fondiaria.
Rispetto all’accordo raggiunto pochi giorni fa, tuttavia, si esprime una soddisfazione solo parziale, dal momento che non è stata presa in considerazione la riduzione di tutte le emissioni di gas effetto serra, lasciando fuori dal meccanismo di certificazione la riduzione delle emissioni di metano (anche se saranno riconsiderate nel 2026), scoraggiando, di fatto, l’adozione, da parte delle imprese zootecniche, di pratiche volte a ridurre gli impatti del settore.
Altri elementi cruciali per l’effettiva valorizzazione dei crediti di carbonio agroforestali riguardano la loro ammissibilità nell’ambito della riforma della normativa sui Green Claims e la competizione che sembra delinearsi rispetto allo stoccaggio geologico del carbonio, soluzione industriale con cui gli assorbimenti agroforestali saranno obbligati ad integrarsi, sia a livello europeo (dove è in corso un dibattito sulla rispettiva maturità tecnologica, permanenza, costi e priorità di sostegno), sia a livello nazionale, dove, invece, leggendo l’ultima versione del PNIEC, sembra che le soluzioni industriali siano destinate ad avere un attenzione prevalente.



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