La legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente” è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022.
Il testo introduce un nuovo comma all’articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere – nell’ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione – il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma dell’art. 9 Cost., si attribuisce alla Repubblica anche la tutela di tali ulteriori beni.
Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.
È stato altresì modificato l’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica. In primo luogo, si è intervenuti sul secondo comma prevedendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente: questi due limiti vengono premessi a quelli già vigenti, ossia la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe il terzo comma dell’articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.
Finalità della modifica è in primo luogo quella di sviluppare il principio di tutela ambientale, andando oltre la menzione (“tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”) prevista dall’articolo 117, secondo comma, della Costituzione – novella introdotta con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui vengono elencate le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Accanto a quella dell’ambiente, si attribuisce alla Repubblica la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. In tale ambito, viene introdotto un esplicito riferimento all’ “interesse delle future generazioni”, espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale.
L’ambiente, dunque, viene inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale ambiente, ecosistema, biodiversità.
Le integrazioni alla Carta costituzionale sviluppano gli orientamenti interpretativi della Corte costituzionale, assunti fino ad oggi sulla base delle disposizioni vigenti. In particolare, la giurisprudenza ricorreva alla – già da tempo costituzionalizzata – tutela del “paesaggio” (art. 9, secondo comma), declinata attraverso una lettura estensiva, come tutela paesaggistico-ambientale.
In tale prospettiva, dunque, l’ambiente si configura non come mero bene, bensì come valore primario e sistemico.
La Corte costituzionale, infatti, nelle recenti decisioni in materia aveva più volte evidenziato il processo evolutivo in essere, diretto a riconoscere “una nuova relazione tra la comunità territoriale e l’ambiente che la circonda, all’interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell’equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale”.
La recente modifica della Carta costituzionale, si configura come l’esito di un processo di innovazione in grado di rispondere alle criticità emergenti del nostro tempo e finalizzata a garantire un fondamento di diritto alla normativa già esistente in materia di tutela ambientale, nonché unità sistemica alle disposizioni nazionali, comunitarie ed internazionali.
La modifica legislativa introdotta, infatti, non determina dei mutamenti in campo interpretativo radicali: fino ad oggi la Corte si è sempre sforzata di tutelare l’ambiente (inteso in senso lato) attraverso i valori che la Costituzione garantiva già, sia come diritto fondamentale sia come interesse generale della collettività. Non poteva essere altrimenti considerando la normativa internazionale, comunitaria e poi anche nazionale (si pensi al d.lgs. 152/2006 “Codice dell’Ambiente” e le fattispecie penali i c.d. eco-reati introdotti nel Codice penale nel 2015) già in vigore, in alcuni casi, da decenni: le lacune costituzionali non hanno impedito al giudice delle leggi di apprestare il livello di tutela necessario al caso di specie, ricorrendo alla salvaguardia offerta, in taluni casi, dal diritto alla salute, in altri, dalla tutela del paesaggio.
In termini generali, le modifiche in esame vanno certamente accolte con favore sebbene si avverta il rischio che nella prassi tali integrazioni possano minare il difficile equilibrio tra ambiente e sviluppo.
L’ampliamento dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti implica, infatti, una revisione del contemperamento degli interessi in gioco in sede applicativa, tra istanze economiche e vincoli ecologici. Si auspica, pertanto, che l’opera innovativa compiuta dal legislatore sia in grado di venire a contatto con il sistema reale al fine di instaurare un confronto “sano” fra i beni da tutelare, rispettoso dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.
Si rende noto che la Regione Marche ha pubblicato un bando per la costituzione di forme di associaz...
A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i...
Nel corso dell’esame dei disegni di legge sulla promozione del sistema montagna, si dà conto del...
Fino ad oggi alla specie Lupo è stato accordato dalla Convenzione di Berna(1979) e dalla Direttiva...