Il diverso utilizzo della stufa a pellet, sotto il profilo funzionale, determina l’inquadramento ai fini Iva. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate in risposta alla richiesta di chiarimento avanzata relativamente all’aliquota applicabile nelle ipotesi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria realizzati, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, mediante la fornitura di stufe a pellet.
Nel caso in cui la stufa a pellet sia utilizzata come impianto generatore di calore, in quanto realizza un passaggio di calore verso un fluido, deve essere assimilata alle caldaie con conseguente applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento con le limitazioni previste per i “beni significativi”.
Qualora, invece, la stufa a pellet sia riconducibile all’impianto utilizzato per il solo riscaldamento dell’ambiente, essa dovrà essere considerata parte indistinta della prestazione di servizi e, come precisato nella circolare n. 71/E del 2000, interamente assoggettata ad aliquota Iva ridotta del 10 per cento. Per maggiori informazioni, consulta il sito http://www.fattoriedelsole.org/.
Si apprende che Il Ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francesco Lollobrig...
LegnoNordOvest è un servizio informativo sulla disponibilità di lotti boschivi, di arboricoltura ...
La direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. RED III) che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento...
A Reggio Emilia si è tenuta l’Assemblea dei soci Pefc. Il Presidente Bussone ha evidenziato la c...