Il diverso utilizzo della stufa a pellet, sotto il profilo funzionale, determina l’inquadramento ai fini Iva. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate in risposta alla richiesta di chiarimento avanzata relativamente all’aliquota applicabile nelle ipotesi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria realizzati, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, mediante la fornitura di stufe a pellet.
Nel caso in cui la stufa a pellet sia utilizzata come impianto generatore di calore, in quanto realizza un passaggio di calore verso un fluido, deve essere assimilata alle caldaie con conseguente applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento con le limitazioni previste per i “beni significativi”.
Qualora, invece, la stufa a pellet sia riconducibile all’impianto utilizzato per il solo riscaldamento dell’ambiente, essa dovrà essere considerata parte indistinta della prestazione di servizi e, come precisato nella circolare n. 71/E del 2000, interamente assoggettata ad aliquota Iva ridotta del 10 per cento. Per maggiori informazioni, consulta il sito http://www.fattoriedelsole.org/.
Si rende noto che la Regione Marche ha pubblicato un bando per la costituzione di forme di associaz...
A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i...
Nel corso dell’esame dei disegni di legge sulla promozione del sistema montagna, si dà conto del...
Fino ad oggi alla specie Lupo è stato accordato dalla Convenzione di Berna(1979) e dalla Direttiva...