Ancora poca chiarezza su come considerare i dal punto di vista giuridico gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde. Infatti a seguito di un parere incompleto reso dagli uffici del Ministero le disposizioni normative vengono spesso male interpretate
dagli organi di controllo e dalle Amministrazioni preposte.
Si ricorda che l’articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale (articolo 256 bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) per precisare che non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita di rifiuti abbandonati introdotti dal decreto legge sulla Terra dei fuochi, alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. La norma precisa che di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
Federforeste in collaborazione con Coldiretti è impegnata a richidere e a collaborare alla predisposizione di una circolare di chiarimento definitivo.
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