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Sfalci e potature dopo il recepimento della direttiva n. 851/2018: cosa cambia per il settore agroforestale?

Sfalci e potature dopo il recepimento della direttiva n. 851/2018: cosa cambia per il settore agroforestale?

  1. Le novità
    del d.lgs. n. 116/2020

Il codice dell’ambiente (d.lgs.
n. 152/2006) ha subito alcune importanti novità per effetto del recepimento della
direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva in materia di rifiuti
(direttiva CE 2008/98). Il recepimento delle disposizioni europee è avvenuto
con il d.lgs. n. 116/2020 pubblicato nella gazzetta ufficiale dell’11 settembre
2020.

La prima rilevante novità,
immediatamente individuata dagli operatori del settore, ha interessato
l’articolo 185 del codice dell’ambiente, che disciplina le esclusioni
dall’ambito dei rifiuti. Di interesse è la lettera f) che include tra i non rifiuti la paglia e altro materiale
agricolo o forestale naturale non pericoloso quali gli sfalci e le potature
effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in
agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale
biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono
in pericolo la salute umana. Per effetto della modifica apportata, la lettera
f) non include più tra i non rifiuti «gli
sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione
del verde pubblico dei comuni
».

Ulteriore novità è la
precisazione che i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della
silvicoltura e della pesca sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti urbani
perché sono espressamente disciplinati come rifiuti speciali.

Infine, sono inclusi tra i rifiuti
urbani gli organici costituiti da giardini e parchi – il verde privato.

  • La
    qualifica di imprenditore agricolo

Se analizziamo le norme sotto il
profilo soggettivo, relativamente a ciò che l’imprenditore agricolo può fare e
alla distinzione con figure diverse, quali gli artigiani, avremo che non cambia
il regime di favore già previsto:

1)           L’imprenditore agricolo che provvede direttamente a sfalci
e potature nell’ambito della propria impresa agricola nel rispetto delle buone
pratiche colturali ed utilizza direttamente i residui vegetali nel ciclo
aziendale (autoproduzione), attraverso le attività di compostaggio o per la
produzione di energia, si considera produttore di un NON rifiuto, ai sensi della riscritta lett. f) art. 185;

2)          L’imprenditore agricolo che provvede allo sfalcio e alla
potatura di parchi e giardini privati o alla manutenzione del verde pubblico ottiene
un sottoprodotto, ancora una volta
escluso dalla disciplina dei rifiuti, se sussistono le condizioni dell’articolo
184-bis, nel senso che deve trattarsi
di materiale di cui l’agricoltore non intende disfarsi ma che, al contrario,
intende sfruttare o commercializzare (mediante cessione) con modalità certe
senza necessità di particolari trattamenti;

3)   L’imprenditore agricolo che provvede alla
manutenzione del verde pubblico privato o che, in qualunque altra circostanza,
produce residui vegetali con la volontà o la necessità di disfarsene, perché
non intende impiegarli neppure come sottoprodotto, produce rifiuti speciali derivanti da attività agricola, agro-industriale o
dalla silvicoltura.

4)  Se le attività di sfalcio e potatura sono
condotte da un imprenditore non agricolo, ad esempio un artigiano, trova
applicazione la fattispecie generale per cui il materiale prodotto è
considerato rifiuto urbano a meno che
non li ceda all’imprenditore agricolo che li utilizzerà nel rispetto delle
condizioni di sottoprodotto.

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