La Suprema Corte, III Sezione Civile, con sentenza depositata il 20 Aprile 2020 n.7969 ha stabilito che l’unico soggetto legittimato al risarcimento dei danni cagionati da fauna selvatica è la Regione
In precedenza la stessa Corte aveva assunto un orientamento secondo il quale era ascrivibile la responsabilità all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, ed ecc., a cui fossero stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7969 individua nella nella Legge del 11.2.1992 n. 157 intitolata “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”il contesto dal quale si evince che il Legislatore ha conferito alla Regione la funzione normativa, amministrativa di programmazione, di coordinamento nonché di controllo sul corretto esercizio delle attività dalla stessa delegate ad altri enti ovvero che spettino a questi ultimi per legge.
E’ proprio in quest’ultima funzione di controllo, cui sono connessi i poteri sostitutivi autoritativi della Regione in caso di omissioni da parte degli altri enti, che va ravvisato il nucleo concettuale forte del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c. c mutando così il precedente orientamento.
In allegato il full text della sentenza della Corte di Cassazione, III Sezione Civile, del 20.4.2020 n. 7969.
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