La legge n. 137/2023 pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie generale n. 236 del 9 ottobre 2023, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
La legge di conversione, in vigore dal 10 ottobre 2023, ha previsto diverse novità ambientali attraverso le modifiche al codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) e al codice penale, disponendo un inasprimento del trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l’ambiente. Nello specifico, è stato modificato l’art. 255 del d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente) in materia di abbandono dei rifiuti attraverso la sostituzione della sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro con la previsione della pena dell’ammenda da 1.000 a 10.000 euro aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.
Con riguardo alle modifiche apportate al codice penale, è prevista una estensione della confisca in casi particolari (confisca del denaro, dei beni o di altre utilità delle quali il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti essere titolare o avere disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito) anche ai delitti di inquinamento ambientale (art. 452 bis), di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter), di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies).
Sono previsti aumenti di pena da un terzo alla metà quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. È disposto un aumento della pena da un terzo a due terzi quando l’inquinamento determini deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo (art. 452-bis).
La fattispecie di cui all’art. 452-quater viene modificata attraverso la previsione di un aumento di pena da un terzo alla metà nel caso in cui il disastro ambientale sia stato prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.
Risultano condivisibili le modifiche dirette ad una maggiore salvaguardia dell’ambiente attraverso un inasprimento del sistema sanzionatorio, sebbene occorra tener conto delle disposizioni previste dal codice penale che consentono di superare la contravvenzione attraverso il pagamento, prima dell’apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna, di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita per la contravvenzione (art. 162 c.p.) o di escludere addirittura la punibilità quando l’offesa sia di particolare tenuità per la particolare esiguità del danno o del pericolo o per il carattere non abituale della condotta (art. 131 bis c.p.).
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