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Proroga dei termini in materia di accertamento e versamenti tributari

2 Feb 2021

Si pubblica il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7 recante “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale è disposta, tra l’altro, la proroga dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
In particolare, le modifiche all’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 riguardano:
a) il rinvio al periodo 1° marzo 2021 – 28 febbraio 2022 per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 (di cui al comma 1 dell’articolo 157);
b) il rinvio al periodo 1° marzo 2021 – 28 febbraio 2022, per la notifica di avvisi bonari da liquidazione automatica, comunicazioni di liquidazione IVA e controllo formale, nonché di atti di recupero delle tasse di concessione governativa e delle tasse automobilistiche (di cui al comma 2-bis dell’articolo 157), elaborati o emessi entro il 31 dicembre 2020;
c) la proroga dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento di quattordici mesi (in luogo di tredici mesi).
Il decreto-legge differisce, inoltre, al 28 febbraio 2021 (in luogo del 31 gennaio 2021):
– il termine del periodo di sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emessi dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi esecutivi di cui agli artt. 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’art. 68, comma 1, del “decreto-legge Cura Italia”. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato;
– la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza (art. 152 del “decreto-legge Rilancio”).

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