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Proprietà Collettive: No Iscrizione EUTR per il diritto di legnatico

7 Dic 2022

Federforeste ha posto a suo tempo la questione sulle proprietà collettive e il loro assoggettamento al regolamento (UE) 995/2010 EUTR – european union timber regulation – agli operatori che trattano legname di origine nazionale”.

La Difor 3 del Masaf con sua comunicazione ha chiarito ” una casistica tutta italiana, quella dei diritti di uso civico e nella fattispecie la gestione per conto terzi del diritto di legnatico, che il Regolamento EUTR, in quanto normativa UE, non considera direttamente determinando, quindi, la necessità di un ragionamento in sede nazionale da parte dell’Autorità Competente per il riscontro da Lei atteso.”

Proseguendo si afferma “Accertata già in occasione dell’iter di approvazione del decreto  9 febbraio 2021, che ha istituito il Registro nazionale degli operatori EUTR, la natura privatistica delle varie forme di proprietà collettiva (Legge 168/2017) e, quindi, l’impossibilità di esonerare eventuali attività commerciali di prodotti soggetti al Regolamento EUTR ai sensi del comma 6 dell’articolo 1 del citato decreto, la casistica da Lei descritta sembra non prefigurare alcuna attività di prima immissione nel mercato di merci EUTR e, pertanto, è assimilabile ad un prelievo diretto finalizzato ad autoconsumo e, quindi, escluso dagli obblighi della normativa EUTR che, oltre all’iscrizione al Registro nazionale, prevedono tutti gli adempimenti della dovuta diligenza.”

Si precisa inoltre” Ovviamente questo limitatamente al caso descritto per la Regola cui Lei si riferisce e qualora sia l’assegnatario della legna per il suo diritto di legnatico, sia la ditta contrattualizzata dalla proprietà collettiva per il servizio di taglio, esbosco, allestimento e consegna non utilizzino anche una minima parte del legname ricavato dall’utilizzazione regolarmente autorizzata per vendita a terzi o anche per compenso dell’attività di taglio.​

In definitiva, ai sensi del Regolamento EUTR: se la proprietà del bene resta in capo a chi spetta l’uso di legnatico e costui la usa per autoconsumo, il soggetto in questione non si configura come operatore; se chi taglia agisce solo come contoterzista (non venendo mai in possesso del bene legno) non si configura come operatore. Nessuno dei due soggetti, pertanto, è tenuto ad iscriversi al Registro Nazionale degli Operatori EUTR.”

Si ringrazia la Difor 3 per la chiara risposta

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