Il 6 febbraio 2017, con provvedimento della Giunta regionale (D.G.R. 23-4637), è stato approvato, il documento che fornisce disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d’uso e stabilisce criteri e modalità per la compensazione che entrerà in vigore dal 1° marzo 2017.
La trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso, ovvero qualsiasi intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un’utilizzazione del suolo diversa da quella forestale, è di norma vietata, fatte salve le autorizzazioni necessarie (paesaggistica, idrogeologica, valutazione d’incidenza, ecc.).
Sono inoltre a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco la compensazione della superficie forestale trasformata.
Si precisa che in boschi sottoposti al vincolo idrogeologico:
la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità previste dall’art. 9 della l.r. 45/1989 e comprende gli oneri dovuti a tale titolo;
l’entità della compensazione è ridotta nei casi in cui non è previsto l’obbligo di rimboschimento o di versamento del corrispettivo.
La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone locali, con miglioramenti boschivi o con versamento in denaro.
La compensazione non è dovuta (art. 19 comma 7 della l.r. 4/2009) per gli interventi di trasformazione delle aree boscate:
a) interessanti superfici inferiori ai 500 m2;
b) finalizzati alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
c) volti al recupero a fini produttivi per l’esercizio dell’attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent’anni;
d) per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
d bis) per la realizzazione di viabilità forestale in aree non servite.
Il richiedente la trasformazione, almeno 15 giorni prima dell’avvio dei lavori, deve far pervenire un’autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste con cui dichiara:
1. di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, quali:
a. l’autorizzazione paesaggistica, comprensiva degli eventuali interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio;
b. l’autorizzazione idrogeologica, qualora il bosco ricada in area sottoposta a vincolo idrogeologico;
c. la valutazione d’incidenza , qualora il bosco ricada nei siti della rete Natura 2000;
d. nel caso di compensazioni fisiche della superficie forestale trasformata, l’accoglimento del progetto di intervento compensativo con le modalità di cui al paragrafo 3.3;
2. di aver versato il deposito cauzionale nel caso di compensazioni fisiche;
3. di aver provveduto al versamento del corrispettivo in denaro nel caso di compensazione monetaria.
Si rende noto che la Regione Marche ha pubblicato un bando per la costituzione di forme di associaz...
A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i...
Nel corso dell’esame dei disegni di legge sulla promozione del sistema montagna, si dà conto del...
Fino ad oggi alla specie Lupo è stato accordato dalla Convenzione di Berna(1979) e dalla Direttiva...