Giovedì 8 giugno u.s. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la sentenza n. 115 della Corte Costituzionale in merito al lungo contenzioso sulla tutela dei Parchi e del paesaggio, nato dal ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel settembre 2022 contro l’art. 18, comma 1 della l.r. Liguria 15 luglio 2022, n. 7 recante “Modifiche alla l.r. 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento)”.
La sentenza in commento è stata definita “storica” in quanto stabilisce che non è riscontrabile un conflitto nella pianificazione paesaggistica e non si è determinata una riduzione della tutela paesaggistica. Al contrario, l’obiettivo della modifica dei confini dei parchi è quello di renderli maggiormente rispondenti alle istanze delle comunità locali.
Il giudizio di legittimità costituzionale fa luce, dunque, sul corretto operato della Regione Liguria, che non si è sostituita alla potestà statale, ma ha esercitato il suo dovere di esplicare la competenza regionale di determinazione delle aree da qualificare e tutelare. La Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato non fondata l’impugnazione della nuova perimetrazione dei Parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell’Antola, dell’Aveto e del Beigua, con esclusione di alcune aree protette.
Si stabilisce, nello specifico, la piena legittimità della norma e la correttezza dell’operato di Regione Liguria. In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che la classificazione e l’istituzione dei Parchi e delle Riserve naturali di interesse regionale è un’attività che la legge n. 394/1991 “affida nello specifico e in via esclusiva alle Regioni”, respingendo le pretese del Governo secondo cui gli uffici del Ministero della Cultura avrebbero dovuto partecipare al procedimento di riperimetrazione dei Parchi.
I giudici di legittimità hanno ricordato che l’obiettivo della modifica ai confini dei Parchi, operata nel caso di specie da Regione Liguria, è quello di rendere la perimetrazione maggiormente rispondente alle istanze delle comunità locali e di fare in modo che tali confini siano meglio definiti sul territorio, ricalcandone elementi certi, quali ad esempio sentieri e mulattiere, al fine di rendere più agevole la gestione da parte dei singoli Enti Parco. Una perimetrazione maggiormente rispondente alle istanze delle comunità locali può essere meglio finalizzata alla promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative e di fruizione compatibili. Infine, con la presente modifica dei perimetri dei Parchi regionali si è inteso definire meglio quel sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. La riperimetrazione regionale dei Parchi in questione, ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, rimane pertanto quella introdotta con legge regionale 15 luglio 2022 n. 7.
Si segnala con favore la pronuncia della Corte Costituzionale in esame e ne sottolinea l’importanza per il futuro: secondo i giudici di legittimità, la Regione Liguria ha operato una modifica dei confini dei parchi regionali sopra ricordati nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente, esplicitando gli obiettivi prefissati, l’analisi territoriale dell’area interessata e la nuova perimetrazione.
La rimozione di alcune aree da quelle in precedenza rientranti nei parchi naturali regionali non pregiudica, quindi, la futura pianificazione paesaggistica, anzi, viene riconosciuto che lo scopo della modifica è proprio quello di andare maggiormente incontro alle necessità delle comunità locali.
Ciò consente da un lato di rendere più agevole la gestione da parte dei singoli Enti Parco e dall’altro di definire una perimetrazione maggiormente rispondente alle istanze delle comunità locali al fine di promuovere e valorizzare attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché attività ricreative e di fruizione compatibili.
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