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Modalità e termini di rilascio del bonus per la partecipazione alle manifestazioni
fieristiche internazionali.

6 Set 2022

Con decreto direttoriale 4 agosto 2022, allegato alla presente e consultabile al seguente link, sono
stati stabiliti i termini e le modalità di rilascio del buono relativo al rimborso delle spese sostenute
dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in
Italia, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022
(consultabile a questo link).
Le fiere ricomprese nella misura sono individuate dal calendario fieristico approvato dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il buono ha valore massimo di 10.000 euro, pari al massimo al 50% delle spese e degli
investimenti sostenuti o da sostenere.
Il buono è rivolto a tutte le imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, nel periodo
compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche
internazionali di settore organizzate in Italia, che hanno ottenuto l’autorizazzione a partecipare a
uno o più delle manifestazioni fieristiche.
Lo stanziamento complessivo previsto per l’intervento è di 34 milioni di euro per l’anno 2022.
Le domande di agevolazione dovranno essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa
dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 9
settembre 2022.

Le domande possono essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la
procedura informatica messa a disposizione sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE),
nella sezione “Buono Fiere”.
É possibile consultare il fac-simile del modello di istanza, reso disponibile dal Ministero, al seguente
link.
Il Buono Fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può
essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.
Il Buono è assegnato dal Ministero secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.

A partire dalle ore 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello, i
soggetti proponenti possono verificare il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie
autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica.
Per ulteriori informazioni riguardo le modalità di rilascio del buono si rimanda all’art.3 del decreto
allegato.
Sono ammissibili all’agevolazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le
spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, elencate nell’
art.4 di tale decreto.
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore
aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo
effettivo non recuperabile.
Per le istanze con esito positivo, il Ministero provvede al rimborso delle somme richieste entro il
31 dicembre 2022. Per ulteriori informazioni riguardo l’erogazione del buono si rimanda all’art.5 di
tale decreto.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis generale, del
regolamento de minimis agricoltura e del regolamento de minimis pesca. Le agevolazioni di cui al
presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come
aiuti di Stato.

L’agevolazione concessa può essere revocata dal Ministero nei casi previsti dall’art.9 del decreto.

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