Con la DGR n°400 del 03/04/2018 la Regione Marche Individua i criteri e le modalità per l’utilizzo degli impianti di arboricoltura da legno.
Tale decisione giunge a fronte della deliberazione amministrativa n.40 del 10/07/2001-Programma pluriennale regionale attuativo del Reg. CE 2080/92, che prevedeva : ” l’utilizzo potrà essere effettuato ad un diametro inferiore rispetto a quello preventivato solo in presenza di una richiesta da parte dell’‘industria di trasformazione, con esclusione di assortimenti per paleria e legna da ardere.”
l‘utilizzo finale potrà essere effettuato nei casi nei quali in presenza di una richiesta da parte dell‘industria di trasformazione o di trancerie/segherie, documentabile tramite un contratto di fornitura/ritiro dei tronchi e in presenza di una percentuale > del 50 % di tronchi con diametro ( misurato a petto d’uomo) maggiore di 20 cm.
Come previsto dall’art.31 della DGR n.2585/200 l al punto 5, il taglio e l’eventuale rimozione delle ceppaie sono subordinati alla presentazione della denuncia di inizio lavori di cui all’art.3 della citata DGR n.2585/2001 che va presentata all‘Ente competente per territorio.
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