La Regione Marche nel recepire l’Accordo Stato Regioni n. 50/ CSR del 22 Febbraio 2018 relativo all’istituzione della figura del manutentore del verde intende dare il via ai corsi di formazione per la qualificazione di Manutentore del verde; i corsi sono rivolti al titolare d’impresa o al preposto facente parte dell’organico dell’impresa ed a tutti coloro che intendono avviare l’attività di manutentore del verde.
Attività che può essere esercitata, oltre che da particolari categorie di iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale, anche da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese che abbiano conseguito un ATTESTATO DI IDONEITA’ che accerti il possesso di adeguate competenze.
Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, sono
esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame:
a) i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale
riconducibile alle ADA del QNQR[1] richiamate
in premessa e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;
b) i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
c) i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
d) i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
f) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR richiamate in premessa ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
g) i soggetti i possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
h) con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154, al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, le seguenti figure:
– il titolare
– il socio con partecipazione di puro lavoro
– il coadiuvante
– il dipendente
– il collaboratore familiare dell’impresa
Per queste figure occorre dimostrare un’esperienza almeno
biennale, maturata alla data di stipula del presente accordo, attraverso
specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all’iscrizione
al Registro delle Imprese della CCIA o agli Albi delle imprese artigiane. La
richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata
entro 24 (scad. 22/02/2020) mesi dalla data di
stipula del presente accordo.
L’esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso 1’apprendistato,
purché esso abbia avuto durata pari o superiore all’anno e sia stato
completamente svolto.
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