In merito alla corretta etichettatura dei funghi, si informa che le specie fungine fresche spontanee e coltivate che possono essere messe in commercio sul territorio nazionale sono quelle riportate in una lista positiva (art. 4 DPR 376/95), eventualmente integrata da disposizioni regionali. Le confezioni preimballate di funghi freschie e conservati devono riportare le seguenti informazioni: la denominazione commerciale (es. Pioppini), seguita dal nome scientifico (es. Pholiota Aegerita); nel caso di mix di funghi occorre aggiungerne l’elenco tra gli ingredienti; la quantità netta; il nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda responsabile delle informazioni; la data di scadenza (per i funghi freschi) o il termine minimo di conservazione (per quelli conservati); le eventuali condizioni di conservazione (es. in frigo); la modalità di consumo (es. previo lavaggio e cottura) per le specie che non possono essere consumate crude; il lotto di produzione; l’origine. I funghi venduti sfusi devono avere un cartello con le seguenti informazioni: la denominazione di vendita; il paese di origine; la categoria che richiama la qualità della partita, il prezzo per unità di misura.
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