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Elenco e qualifica sottoprodotti, ecco i chiarimenti del Ministero dell’Ambiente

21 Feb 2017

 News aveva pubblicato una scarna notizia riguardante il Regolamento in allegato.Intendiamo implementarla di particolari e di approfondimenti man mano che si acquisiranno notizie puntuali. Vi intiamo quindi a seguire settimanalmente l’evolversi della situazione.
Ecco quindi le ultime novità:
L’elenco dei produttori e degli utilizzatori dei sottoprodotti, previsto dal nuovo decreto n.264/2016, non è abilitante e non condiziona, né in positivo, né in negativo, la qualifica di un residuo produttivo come sottoprodotto, che rimane legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti prescritti dal codice ambientale. Lo ha chiarito in una nota il Ministero dell’Ambiente. 
Al riguardo, si ricorda che il combinato disposto degli articoli 4, comma 3 e 10 del Regolamento appena approvato sui Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti prevede l’istituzione, da parte delle Camere di Commercio, di un elenco in cui iscrivere i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, al fine di costituire una piattaforma di scambio tra domanda ed offerta.

La nota ministeriale chiarisce, quindi, la finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi dell’elenco, sottolineando che l’iscrizione nello stesso da parte del produttore o dell’utilizzatore, di per sé, non qualifica un residuo come sottoprodotto e, d’altra parte, la mancata iscrizione non comporta l’immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti, dipendendo, la qualifica del materiale, dalla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Le iscrizioni all’elenco devono essere presentate alle Camere di Commercio dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore generale o speciale, avendo riguardo all’ubicazione dell’unità produttiva dell’impresa interessata alla produzione o all’utilizzo del sottoprodotto. Unioncamere ha reso noto che sarà messo a disposizione delle imprese interessate, tramite il sito http://www.elencosottoprodotti.it/, un’applicazione che consentirà direttamente l’iscrizione delle unità locali che producono e utilizzano sottoprodotti e la relativa consultazione. 
La nota ministeriale, infine, fornisce chiarimenti anche in merito alla vidimazione delle schede tecniche previste dal decreto a supporto della dimostrazione delle caratteristiche del sottoprodotto e della idoneità dello stesso ad una determinata tipologia di impiego, chiarendo come l’analogia della formulazione della norma di riferimento rispetto a quella che disciplina la vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti determini la conseguente applicazione, alla vidimazione delle schede tecniche dei sottoprodotti, delle medesime procedure previste per la vidimazione dei registri di carico e scarico.

La prima notizua pubblicata riguardante l’argomento:

Dopo diversi anni di lavoro, con la collaborazione di Coldiretti, è stato pubblicato il regolamento a supporto degli operatori che intendano impiegare i propri residui produttivi come sottoprodotti, al di fuori della normativa in materia di rifiuti.

Il nuovo decreto definisce i criteri utili a dimostrare la certezza dell’utilizzo e i requisiti di impiego e di qualità ambientale.

Il regolamento prevede, tra l’altro, in allegato, alcune disposizioni finalizzate a consentire la qualifica come sottoprodotto delle “biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia

” e delle “biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione”.

Sono indicati i criteri indicativi per aiutare gli operatori a dimostrare che un residuo di produzione rispetta le condizioni per essere qualificato come sottoprodotto e non come rifiuto. Nel medio-lungo periodo, il decreto dovrebbe consentire un incremento del ricorso alla gestione dei residui di produzione come sottoprodotti invece che come rifiuti, agevolando, al contempo, anche le attività di controllo da parte delle Amministrazioni e degli organi competenti, che potranno contare su un quadro normativo di riferimento maggiormente dettagliato. Come precisato nella relazione di accompagnamento al decreto, scopo del provvedimento è anche quello di chiarire i concetti principali di riferimento, in modo da evitare che l’utilizzo del termine “sottoprodotti”, effettuato in altri contesti normativi in modo atecnico, come sinonimo di “residui produttivi”, possa generare negli operatori l’aspettativa che quel particolare materiale possa essere considerato come escluso a priori dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti. Le norme citate fissano una serie di condizioni che un materiale o una sostanza residuale devono rispettare al fine di poter essere qualificate come sottoprodotti con la possibilità, quindi, di essere gestiti al di fuori della normativa in materia di rifiuti. In particolare, la normativa comunitaria e nazionale richiedono: 1) che la sostanza o l’oggetto siano residui di produzione e non prodotti; 2) la certezza dell’utilizzo; 3) la possibilità di impiego diretto della sostanza o dell’oggetto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; 4) la legalità dell’utilizzo, vale a dire il rispetto di tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente

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