Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in qualità di officine elettriche di produzione, devono versare il diritto di licenza di esercizio annuale entro il 16 dicembre di ogni anno.
Ai sensi dell’art 63 Dlgs 540/1995, le licenze di esercizio nel settore dell’imposta di consumo sull’energia elettrica, sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: 1) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l’energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: 23,24 euro; 2) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: 77,47 euro.
Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce. Ricordiamo che recentemente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (vedi articolo del 22 ottobre) è intervenuta fornendo delle precisazioni sulla determinazione del diritto di licenza per coloro che cedono l’energia ad operatore del mercato elettrico diverso dai consumatori finali, come ad esempio il Gestore dei servizi energetici. Per maggiori informazioni, consulta il sito http://www.fattoriedelsole.org/.
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