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Direttiva 2023/2413 di promozione dell’energia da fonti rinnovabili (RED III)

8 Nov 2023

La direttiva 2023/2413 di promozione dell’energia da fonti rinnovabili (RED III) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea del 31 ottobre 2023.
La nuova direttiva modifica e aggiorna la Direttiva 2018/2001 (RED II) ed entrerà in vigore il 20 novembre 2023 (20 giorni dopo la pubblicazione sulla GUUE).
Il provvedimento fissa determinati obiettivi energetici e stabilisce che gli Stati membri dovranno adoperarsi per semplificare le procedure amministrative connesse all’utilizzo di energie alternative. Gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per recepirla nella legislazione nazionale.
Le principali novità riguardano lo snellimento delle procedure per la concessione di permessi per nuovi impianti di energia rinnovabile, come pannelli solari e centrali eoliche, o per l’adeguamento di quelli esistenti.

La direttiva, infatti, individua nell’adeguamento del processo autorizzativo una soluzione per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.
Tra le altre cose:
• vengono modificate alcune definizioni come “energia rinnovabile”, con l’introduzione della dicitura ‘energia dell’ambiente’ invece di aerotermica, idrotermica e geotermica;
• sono state aggiunte le definizioni “zona di accelerazione per le energia rinnovabili”, “apparecchiatura per l’energia solare” e altre terminologie collegate alle colonnine elettriche di ricarica, e alle agro-energie come i “combustibili innovativi”, “energia osmotica”, e “combustibili rinnovabili di origine non biologica”;
• viene alzata al 45% entro il 2020 la quota di energia rinnovabile nell’Unione europea.

Tra le principali novità della direttiva troviamo l’innalzamento della quota di energia rinnovabili al 42.5% entro il 2030.
L’obiettivo dichiarato, infatti, è quello di aumentare la quota di energia rinnovabile nel consumo energetico complessivo dell’UE al 42,5% entro il 2030, con un ulteriore aumento indicativo del 2,5% per consentire il raggiungimento dell’obiettivo del 45%.
Tutti gli Stati membri contribuiranno al raggiungimento di obiettivi nei settori dei trasporti, dell’industria, dell’edilizia e del teleriscaldamento e raffreddamento.
Di seguito una sintesi delle novità per ciascun settore.
Edifici, riscaldamento e raffrescamento
Le nuove norme fissano un obiettivo indicativo pari ad almeno il 49% di quota di energia rinnovabile negli edifici nel 2030. Gli obiettivi rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento aumenteranno gradualmente, con un aumento vincolante dello 0,8% annuo a livello nazionale fino al 2026 e dell’1,1% dal 2026 al 2030.Il tasso medio annuo minimo applicabile a tutti gli Stati membri è integrato da ulteriori aumenti indicativi calcolati appositamente per ciascuno Stato membro.
Utilizzo dell’energia rinnovabile nell’edilizia
Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia nazionali e, se del caso, nei rispettivi regimi di sostegno gli Stati membri introducono misure adeguate volte ad aumentare la quota di energia elettrica e di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze nonché di energia rinnovabile proveniente dalla rete nel parco immobiliare. Tali misure possono includere misure nazionali relative a incrementi sostanziali dell’autoconsumo di energia rinnovabile, alle comunità di energia rinnovabile, allo stoccaggio dell’energia a livello locale, alla ricarica intelligente e alla ricarica bidirezionale e ad altri servizi di flessibilità come la gestione della domanda, e in combinazione con miglioramenti dell’efficienza energetica relativi alla cogenerazione e importanti ristrutturazioni che aumentano il numero degli edifici a energia quasi zero e degli edifici che vanno oltre i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti a norma dell’articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

Mappatura delle zone necessarie per i contributi nazionali all’obiettivo complessivo dell’UE energia rinnovabile per il 2030
Entro il 21 magio 2025, gli Stati membri procedono a una mappatura coordinata in vista della diffusione delle energie rinnovabili sul loro territorio al fine di individuare il potenziale nazionale e la superficie terrestre, il sottosuolo, le aree marine o delle acque interne disponibili necessari per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, e delle relative infrastrutture, quali la rete e gli impianti di stoccaggio, compreso lo stoccaggio termico, che sono necessari per soddisfare almeno il loro contributo nazionale all’obiettivo complessivo dell’Unione in materia di energia rinnovabile per il 2030
Trasporti
Gli Stati membri potranno scegliere tra:
• un obiettivo vincolante di riduzione del 14,5% dell’intensità dei gas serra nei trasporti derivanti dall’uso delle energie rinnovabili entro il 2030;
• una quota vincolante di almeno il 29% di energie rinnovabili nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti entro il 2030.

Le nuove norme stabiliscono un sotto-obiettivo combinato vincolante del 5,5% per i biocarburanti avanzati (generalmente derivati da materie prime non alimentari) e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (principalmente idrogeno rinnovabile e combustibili sintetici a base di idrogeno) nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti.
Industria
Secondo quanto disposto dalla normativa, si dovrà aumentare ogni anno l’uso delle energie rinnovabili dell’1,6% a livello industriale. Gli Stati membri hanno concordato che il 42% dell’idrogeno utilizzato nell’industria dovrebbe provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) entro il 2030 e il 60% entro il 2035.
Inoltre, gli Stati membri avranno la possibilità di scontare del 20% il contributo delle RFNBO nell’uso industriale a due condizioni:
• se il contributo nazionale degli Stati membri all’obiettivo generale vincolante dell’UE soddisfa il contributo previsto;
• la quota di idrogeno da combustibili fossili consumata nello Stato membro non sarà superiore al 23% nel 2030 e al 20% nel 2035.
Bioenergia
La direttiva rafforza, inoltre, i criteri di sostenibilità per l’utilizzo della biomassa a fini energetici, al fine di ridurre il rischio di una produzione di bioenergia non sostenibile. Gli Stati membri garantiranno l’applicazione del principio a cascata, con particolare attenzione ai regimi di sostegno e nel dovuto rispetto delle specificità nazionali.

Tecnologie innovative
Il testo della direttiva chiede agli Stati membri di fissare anche un obiettivo indicativo per le tecnologie innovative pari ad almeno il 5% della capacità di energia rinnovabile di nuova installazione, nonché un quadro vincolante per i progetti energetici transfrontalieri.
Procedure autorizzatorie semplificate
Il nuovo articolo 16 dispone che la procedura di rilascio delle autorizzazioni copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, a revisionare la potenza e a esercire impianti di produzione di energia rinnovabile, compresi quelli che combinano diverse fonti di energia rinnovabili, le pompe di calore e gli impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati, tra cui gli impianti elettrici e termici, nonché i mezzi necessari per la connessione di tali impianti, pompe di calore e impianti di stoccaggio alla rete, e l’integrazione dell’energia rinnovabile nelle reti di riscaldamento e raffrescamento, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove necessario, le valutazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda a norma del paragrafo 2 alla notifica della decisione finale sull’esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell’autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione per gli impianti di produzione di energia rinnovabile ubicati nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, o entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione per gli impianti di produzione di energia rinnovabile ubicati al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, l’autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell’autorità competente segna l’inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

La nuova direttiva europea di riferimento per le energie rinnovabili intende accelerare il processo di diffusione di queste fonti intervenendo soprattutto sullo snellimento dei processi autorizzativi. È necessario, tuttavia, garantire adeguati livelli di tutela delle valenze territoriali, specie in un contesto in cui le proiezioni di ampliamento della potenza di generazione energetica possono interferire con le dinamiche del consumo di suolo e impatti negativi sul paesaggio. Ne consegue che la diffusione delle energie rinnovabili deve avvenire mediante un solido apparato di governance territoriale e l’attuazione del decreto che definisce le aree idonee e non idonee all’istallazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile.
Al proposito si richiamano i criteri per l’individuazione delle cosiddette “zone di riferimento”, visto che L’Unione europea ha già sollecitato gli Stati membri a condurre una dettagliata analisi nell’individuazione delle aree idonee ad ospitare impianti di energia rinnovabile, in linea con i rispettivi piani nazionali per l’energia e l’ambiente.
Tale processo ha coinvolto l’identificazione di specifiche località, sia in territorio terrestre che marino, particolarmente favorevoli all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Per questo, ciascuno Stato membro è stato sollecitato a seguire criteri specifici nell’individuazione delle singole aree.
Questi criteri tendono a:
1. dare priorità alle superfici artificiali e costruite, come tetti, parcheggi delle infrastrutture di trasporto, siti di smaltimento dei rifiuti, aree industriali, miniere, corpi idrici artificiali, laghi o bacini idrografici e, se del caso, impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Inoltre, sono state considerate terre degradate che non sono utilizzabili per scopi agricoli;
2. escludere dalle valutazioni i siti Natura 2000, le aree protette come parchi e riserve naturali, le rotte migratorie degli uccelli identificate e altre zone individuate sulla base di mappe di sensibilità e strumenti specifici, ad eccezione delle superfici artificiali e costruite situate in tali aree, come tetti, parcheggi o infrastrutture di trasporto;
3. utilizzare tutte le strumentazioni e i dati appropriati per individuare le aree in cui l’installazione di impianti di energia rinnovabile non avrebbe un impatto ambientale significativo. Questo processo include la valutazione e la mappatura delle specie selvatiche ivi insediate.





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