È stato pubblicato sul Supplemento ordinario n.42/L alla Gazzetta Ufficiale n.285 il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Il testo contiene importanti indicazioni per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia. In particolare vengono definiti gli interventi in materia di energia rinnovabile, biogas , produzione di biometano e biocarburanti, comunità energetiche . Entro 180 gg dalla data di pubblicazione, saranno pubblicati i decreti attuativi che conterranno le disposizioni operative sui nuovi meccanismi di incentivazione.
Di seguito il riepilogo del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. L’articolo 3 dichiara l’obiettivo del nostro Paese del 30% di rinnovabili sul consumo finale lordo, precisando che potrà essere adeguato alla luce del target Ue 2030 di tagliare le emissioni del 55% adottato con la legge europea sul clima. Gli articoli 4 e 5 tracciano le linee guida sugli incentivi. Tra queste c’è l’accesso diretto alle tariffe per i cosiddetti impianti di piccola taglia (<1 MW) che abbiano costi di generazione vicini alla competitività di mercato, mentre quelli meno competitivi sotto 1 MW avranno dei registri e quelli oltre 1 MW accederanno tramite aste. Anche gli impianti di potenza pari o inferiore ad 1 MW facenti parte di Comunità Energetiche o di configurazioni di autoconsumo collettivo possono accedere a un incentivo diretto. Altri indirizzi per gli incentivi stabiliti sempre dall’art. 5 sono la promozione dell’abbinamento a sistemi di accumulo e la definizione di un accesso prioritario per impianti realizzati in aree idonee. Le regole sia per le aste per i grandi che per l’accesso agli incentivi dei piccoli arriveranno con decreti attuativi da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (art.6 e 7). Di autoconsumo collettivo e comunità energetiche parla l’articolo 8 e poi gli articoli 30, 31 e successivi. Dopo la fase sperimentale attivata in Italia dall’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, si dà piena attuazione alle disposizioni in materia di incentivazione di queste configurazioni. Tra le novità introdotte, l’aumento del limite di potenza degli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazioni da 0,2 a 1 MW, nonché la possibilità di contabilizzare l’energia condivisa sotto la stessa cabina primaria (non più secondaria). Anche in questo caso, è previsto l’accesso diretto agli incentivi e una programmazione quinquennale dei contingenti, sulla base del raggiungimento di obiettivi di stabilità della produzione. È previsto un periodo transitorio per il passaggio dal regime vigente a quello dello schema di decreto, in modo da favorire continuità al settore e garantire gli investimenti avviati. L’articolo 9, oltre a prescrivere meccanismi di transizione dai vecchi ai nuovi incentivi, abolisce il meccanismo di scambio sul posto a favore dell’accesso ai meccanismi previsti dai precedenti articoli. Lo stesso articolo ai commi 4 e 5 disciplina i bandi per l’assegnazione della potenza residua del dm 4 luglio 2019 (Fer 1), prevedendo la possibilità di trasferimento delle domande in eccesso da una procedura all’altra. L’articolo 10 aggiorna il cosiddetto Conto termico, ampliandolo agli impianti termici a rinnovabili di grande taglia (non domestici), prevedendo la possibilità di istituire aste ed estendendolo anche alle comunità di energie rinnovabili. L’articolo 11 si occupa di biometano e altri biocarburanti avanzati, prevedendo tra le altre cose una proroga del dm 2 marzo 2018. Sempre sul biometano poi l’articolo 24 introduce alcune semplificazioni nelle autorizzazioni. Stabilisce che il biometano 3 prodotto ed immesso nella rete del gas naturale è incentivato mediante l’erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti con i decreti attuativi, assicurando al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione per l’utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi. Con decreti attuativi sono anche stabilite le modalità con le quali il vigente regime incentivante del decreto del MISE 2 marzo 2018 relativo a “Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”, è coordinato con il nuovo regime introdotto dal D.Lgs 8 novembre 2021, n. 199 (RED2). L’articolo 14 riepiloga le misure e gli obiettivi del Pnrr, indicando le norme di coordinamento con il decreto legislativo di recepimento. L’articolo 15 – al fine di ridurre i prezzi dell’energia per i consumatori – prevede che una quota dei proventi delle aste delle quote di CO2 siano destinati alla copertura dei costi di incentivazione di rinnovabili ed efficienza energetica. L’articolo 18 apre la parte del decreto che disciplina le procedure autorizzative. In particolare, con una modifica all’articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, codifica il principio per cui la competenza sull’autorizzazione segue un criterio di proporzionalità e dispone la conclusione entro termini prevedibili del provvedimento. L’articolo 19 prevede la definizione di uno sportello unico digitale per le energie rinnovabili (SUDER), cui spetta il coordinamento e la digitalizzazione di tutti gli adempimenti richiesti. L’articolo 20 e 21 disciplina l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (che avverrà con uno o più decreti del MiTe in concerto con Mibact e Mipaaf, previa intesa in sede di Conferenza unificata). Nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio ad esso connesse sarà utilizzata una piattaforma digitale del GSE. In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a: a) dettare i criteri per l’individuazione delle aree idonee all’installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili; b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili. Nella definizione della disciplina inerente le aree idonee sarà comunque necessario tener conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. 4 L’articolo 22 riguarda le Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee. La costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo. L’articolo 23 riguarda la realizzazione di impianti off-shore e prevede un piano di gestione dello spazio marittimo e procedure autorizzative semplificate e accelerate nelle aree idonee. L’articolo 25 contiene semplificazioni per gli impianti a rinnovabili al servizio di edifici. In particolare, l’articolo si riferisce all’installazione di impianti di piccola taglia per la produzione di energia rinnovabile termica e per l’efficienza energetica. La norma estende inoltre la possibilità di utilizzo del modello unico di autorizzazione per gli impianti fotovoltaici per la richiesta del ritiro dedicato, che viene reso applicabile anche agli impianti fotovoltaici fino a 50 kW. L’articolo 26, da leggere in combinato disposto con l’Allegato III, modifica la disciplina relativa all’obbligo di rinnovabili negli edifici. L’articolo 27 introduce l’obbligo per le società che vendono energia termica, a decorrere dal 1° gennaio 2024, che una quota dell’energia da esse distribuita sia rinnovabile. L’articolo 28 riguarda i PPA da rinnovabili: prevede la creazione di una piattaforma per promuovere l’incontro tra le parti interessate alla stipula dei contratti, la definizione di uno o più strumenti di gara per la fornitura attraverso schemi di accordo per compravendita di energia elettrica di lungo termine da parte di Consip e l’integrazione delle linee guida in materia di gruppi di acquisto da parte di Arera per garantire l’aggregazione di più clienti finali e ampliare la platea di consumatori. L’articolo 34 contiene disposizioni per la promozione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento. L’articolo 39 prevede l’obbligo per i singoli fornitori di benzina, diesel e metano di conseguire al 2030 una quota minima percentuale di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo. L’articolo 40 limita l’utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere e il successivo art. 42 detta i criteri di sostenibilità, di riduzione delle emissioni di gas serra e di efficienza energetica che le fonti di energia da biomassa devono rispettare. L’articolo 45 aggiorna la disciplina volta a promuovere l’installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici, favorendo la semplificazione delle procedure autorizzative. L’articolo 46 disciplina il rilascio delle garanzie di origine, che hanno lo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico. 5 L’articolo 47 interviene in materia di formazione professionale, specificando i sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all’attestazione della prestazione energetica degli edifici. Guardando agli allegati, tra quelli da segnalare l’Allegato II contiene le disposizioni per la semplificazione delle procedure per l’installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica negli edifici. L’Allegato III contiene le disposizioni tecniche per l’attuazione degli obblighi volti all’incremento dell’energia rinnovabile termica nelle forniture di energia negli edifici. L’Allegato IV elenca i requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento. L’Allegato V dispone in merito al contenuto energetico dei combustibili e in particolare dei combustibili da biomassa, combustibili rinnovabili che possono essere prodotti a partire da diverse fonti rinnovabili (compresa la biomassa) e combustibili fossili.
Si rende noto che la Regione Marche ha pubblicato un bando per la costituzione di forme di associaz...
A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i...
Nel corso dell’esame dei disegni di legge sulla promozione del sistema montagna, si dà conto del...
Fino ad oggi alla specie Lupo è stato accordato dalla Convenzione di Berna(1979) e dalla Direttiva...