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Definizione di Bosco

21 Ott 2020

Apprendiamo dall’Area Sindacale della Coldiretti Nazionale che dalla Basilicata, è pervenuto un quesito in materia di definizione di bosco di cui al comma 3, dell’art. 3, del decreto legislativo n. 34 del 2018 (TUFF).
L’Area ha dato riscontro ad un quesito inerente alla potestà delle Regioni di modificare la definizione di bosco contenuta nel Testo unico in materia di foreste, con particolare riferimento alla possibilità di ampliare l’estensione (ad. es. 10.000 mq) e la copertura arborea forestale (ad. es. 50%).
Si è osservato che, rispetto al d.lgs. 227/2001 che lasciava alle Regioni maggiori margini di intervento, suscitando al contempo molte perplessità in dottrina, anche per le decisioni giurisprudenziali tra loro contrastanti proprio a ragione della mancanza di una definizione unitaria, il TUFF interviene con una disciplina che innova radicalmente, adottando una definizione di bosco unitaria, valida in tutto il territorio nazionale. Se, da un lato, è vero che le Regioni possono derogarvi, anche in considerazione che la materia agricoltura e foreste è nell’elenco silenzioso dell’art. 117 Cost. e, quindi, di competenza regionale, la deroga deve essere in meius.
In tal senso, l’art. 3, comma 4, del TUFF, prevede che le definizioni regionali:
(a) non siano sostitutive ma integrative,
(b) rispondano ad esigenze legate al territorio di carattere ecologico o socio-economico,
(c) vengano adottate senza “diminuire il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita”.
La disposizione trova una propria ragione d’essere anche alla luce dell’art. 1, che definisce i boschi come “parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future” (comma 1).
In conclusione, modificare, tramite intervento regionale, la nozione di bosco, ampliando l’estensione e la superficie arborea andrebbe a privare di protezione alcune aree che, invece, applicando la disciplina nazionale, sarebbero protette, con una decisione che, pertanto, si porrebbe in contrasto con la normativa appena descritta.

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