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Decreto Sostegni bis

3 Giu 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), entrato in vigore il 26 maggio 2021. Che, tra le diverse novità, all’art. 1 (composto da 30 commi) ha previsto l’introduzione di un nuovo contributo a fondo perduto per le partite IVA.

Tale nuovo contributo a fondo perduto è suddiviso in tre distinte ipotesi e torna applicabile a tutti i contribuenti che:

Contributo a fondo perduto: prima casistica (stesse regole del Decreto Sostegni)

Per la prima casistica tornano applicabili le medesime regole previste precedentemente dal Decreto Sostegni (di cui al DL n. 41/2021). I soggetti beneficiari sono quindi gli stessi individuati nell’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

Inoltre, il contributo spetta nella misura del 100% del contributo previsto dal citato art. 1 del decreto “Sostegni”.

ATTENZIONE: Non RISULTA necessario presentare un’ulteriore istanza da parte dei beneficiari del contributo previsto dal decreto “Sostegni”.

L’erogazione del nuovo contributo a fondo perduto è quella, già scelta in precedenza con il Decreto Sostegni (per meglio dire: erogazione diretta sul conto oppure sotto forma di credito d’imposta). Tenendo presente che l’erogazione sarà effettuata direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate, sempreché alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis i destinatari:

Contributo a fondo perduto: seconda casistica (perdite di fatturato)

La seconda casistica è legata alle perdite di fatturato.  Tale modalità di richiesta del contributo, che è alternativa a quella descritta in precedenza, prevede un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento:

ATTENZIONErimangono esclusi dal contributo in esame:

In merito alla misura del contributo di seguito si riportano le percentuali a seconda che il contribuente abbia o meno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto ad opera del Decreto Sostegni.

Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

ATTENZIONE: fermo restando il fatto che l’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di del Decreto Sostegni

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

ATTENZIONE: anche in tal caso l’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

Allo scopo di poter beneficiare del contributo in esame dovrà essere presentata in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (fermo restando che tale istanza potrà essere spedita da un intermediario abilitato). L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.Decreto Sostegni bis, bonus per partite Iva e mutui agevolatiDl Sostegni, tutte le agevolazioni per i professionisti

Contributo a fondo perduto: terza casistica per determinate tipologie di contribuenti

Da ultimo, risulta possibile beneficiare del contributo a fondo perduto da parte di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Nel dettaglio si tratta dei:

ATTENZIONErimangono esclusi dal contributo in esame:

Il contributo torna applicabile sempre che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Invece, l’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del:

ATTENZIONE: fermo restando il fatto che l’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

Allo scopo di poter beneficiare del contributo a fondo perduto dovrà essere presentata in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (fermo restando il fatto che è possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Tenendo presente, infine, che l’istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis)

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