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Decreto Clima:le norme di interesse per il settore forestale

Decreto Clima:le norme di interesse per il settore forestale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2019 è stata
pubblicata la Legge 12 dicembre 2019, n. 141  recante Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante
misure urgenti per il rispetto  degli  obblighi previsti 
dalla  direttiva  2008/50/CE  sulla  qualità 
dell’aria  e proroga del termine di cui  all’articolo  48, 
commi  11  e  13,  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
.

La legge di conversione è in vigore dal 14 dicembre u.s.,
giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per opportuna conoscenza sono indicate di seguito le
disposizioni della legge che recano norme di interesse per il settore. In
particolare:

Articolo 4 (Azioni per la riforestazione)

L’articolo 4 disciplina il finanziamento di un programma
sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, le cui
modalità di definizione e progettazione degli interventi sono demandate ad un
decreto del Ministero dell’Ambiente da adottare entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione.   Il programma ha
ad oggetto interventi per la  messa a dimora di alberi, per il reimpianto
e la silvicoltura e per la creazione di foreste urbane e periurbane ( articolo
4 commi 1-3).

Il comma 4 del medesimo articolo dispone che le autorità
competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli
interventi di contrasto al dissesto idrogeologico prevedono –  tra i
criteri per l’affidamento della realizzazione delle relative opere –  il
rimboschimento , la pulizia e la manutenzione delle fasce ripariali e delle
aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il
rischio idrogeologico.

Lo svolgimento di tali attività possono essere affidate
dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella
programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori
agricoli
di cui all’articolo 2135 del codice civile, organizzati in
forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 ( articolo 4
comma 4-ter).

Il comma 4-quater modifica l’articolo 3 del
 decreto legislativo n. 34 del 2018 (Testo unico foreste), introducendo la
seguente definizione:

  • bosco vetusto:
    superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con
    il contesto biogeografico, una biodiversità caratteristica conseguente
    all’assenza di disturbi da almeno 60 anni e la presenza di stadi seriali
    legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee.

Articolo 4-bis (Fondo per il rimboschimento
e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)

Viene istituito  nello stato di previsione del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a incentivare
interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento
attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di
euro per il 2020 e a 2 milioni di euro per il 2021.

La definizione delle condizioni, dei criteri e delle
modalità di ripartizione delle risorse del Fondo è demandata ad un decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza
unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge.

Articolo 8  (Differimento di termini per
adempimenti fiscali e contributivi a seguito di eventi sismici)

L’articolo 8 differisce al 15 gennaio 2020 il termine per il
pagamento dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte in
seguito agli eventi sismici del  2016 (di cui al comma 11 dell’art. 48 del
D.L. 189/2016) e per l’effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria sospesi (di cui al comma 13 dell’art. 48 citato).

La disposizione deve intendersi superata dall’articolo 8 del
decreto legge n. 123/ 2019, come convertito in legge (la legge di conversione
come sapete è stata approvata definitivamente, ma non ancora pubblicata in
G.U.).

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