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Decreto CER: aggiornamento

2 Feb 2024

Riprendiamo l’argomento già trattato in precedenza su News dalle Foreste oer ulteriori approfondimenti.

Il 23 gennaio u.s. è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il decreto (cosiddetto decreto CER) che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia.

Dal 24 gennaio, dunque, il provvedimento è entrato a tutti gli effetti in vigore, essendo già avvenuta la registrazione della Corte dei Conti e, in precedenza, l’approvazione della Commissione europea.
La nuova norma individua due modalità per promuovere lo sviluppo delle CER: un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR con 2,2 mld. di euro e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti (che supporterà lo sviluppo di 2 GW di produzione di energia rinnovabili), e una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale. I due benefici sono tra loro cumulabili.
I beneficiari degli incentivi sono le “Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile – CACER”. Queste comprendono i “Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza”, i “Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e le “Comunità energetiche rinnovabili” che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili.
Gli incentivi si applicano a impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, nel rispetto dei seguenti requisiti:
• potenza nominale massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, non superiore a 1 MW;
• CACER realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
• Comunità energetiche rinnovabili già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti;
• impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 8, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
• impianti che posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all’articolo 11;
• l’investimento concorre al raggiungimento degli obiettivi climatici di cui all’allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

• CACER che assicurano che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
• impianti che rispettano i requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021.
La tariffa incentivante viene attribuita come tariffa premio, calcolata sulla base dell’allegato 1 del decreto. Il periodo di diritto alla tariffa incentivante destinata agli impianti a fonti rinnovabili decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni. Il decreto prevede tre fasce di incentivi: per gli impianti di potenza fino a 600 kilowatt, la tariffa è composto da un fisso di 60 euro per megawattora più una parte variabile che non può superare i 100 euro per MWh; per gli impianti di potenza compresa tra 200 kW e 600 kW, il fisso è di 70 euro più un premio che non può andare oltre i 110 euro per MW; infine, per gli impianti sotto o pari ai 200 kilowatt, il fisso è di 80 euro più una tariffa premio non superiore ai 120 euro per megawattora.
È, inoltre, previsto un fattore di correzione per la tariffa premio che varia in base all’area geografica: 4 euro per megawattora in più per le Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo) e 10 euro per MWh in più per quelle del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto). Nei casi in cui è prevista l’erogazione di un contributo in conto capitale, la tariffa spettante subirà una decurtazione.
La domanda va presentata entro centoventi giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, esclusivamente tramite il portale del GSE, che può revocare la tariffa in caso di decadenza dei requisiti.
Per quanto riguarda il contributo a fondo perduto per le CER, come previsto dall’art. 7, si dispone un contributo in conto capitale fino al 40% per comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, finalizzato alla realizzazione o al potenziamento degli impianti.
Anche in questo caso la domanda va presentata tramite GSE con procedura a sportello. Termine ultimo per le istanze è il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili.
L’erogazione del contributo è sempre a carico del GSE e vale per spese sostenute successivamente all’avvio dei lavori pena la loro inammissibilità, comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario e quietanzate entro la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
L’importo destinato agli impianti ammonta a 2,2 miliardi di euro.
Come riportato nell’Allegato 2 al Decreto, sono ammissibili le seguenti spese:
• realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (ad esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
• fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
• acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
• opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
• connessione alla rete elettrica nazionale;
• studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
• progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
• direzioni lavori, sicurezza;
• collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.
Le spese relative a studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori e collaudi sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Infine, le spese sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:
• 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
• 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
• 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
• 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
L’IVA non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.
Inoltre, come segnala il MASE, il GSE metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale documenti e guide informative, oltre a canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle CER.
Sempre sul sito del Gestore dei Servizi Energetici sarà disponibile anche un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative, mentre gli utenti possono già consultare la mappa interattiva delle cabine primarie su territorio nazionale.

Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di 5 GW complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.
Grazie alla specifica Misura del PNRR, infatti, sarà possibile sostenere la sperimentazione dell’auto-produzione di energia rinnovabile nelle aree in cui avrà un maggiore impatto sociale e territoriale, in comuni con meno di 5.000 abitanti, così da sostenere l’economia dei piccoli centri e delle aree agricole, spesso a rischio di spopolamento, e rafforzare la coesione sociale.
Come previsto dal provvedimento stesso, entro i successivi trenta giorni saranno approvate dal Ministero, previa verifica da parte dell’ARERA e su proposta del Gestore dei Servizi Energetici, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi.
Il GSE, soggetto gestore della misura, metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste, entro 45 giorni dall’approvazione delle regole.
Il GSE, inoltre, renderà disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it) documenti e guide informative, ed un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative, mentre è già disponibile la mappa interattiva delle cabine primarie su territorio nazionale.

Federforeste accoglie con interesse il decreto che definisce gli incentivi dedicati all’autoconsumo e alle CER. Le Comunità Energetiche Rinnovabili, infatti, grazie ai numerosi impatti positivi su persone, enti e comunità coinvolte, possono costituire una risposta a molteplici problemi che riguardano l’autonomia energetica dei territori, specie con riguardo zone montane. Attraverso la definizione giuridica attuale, infatti, le comunità energetiche rinnovabili consolidano le loro valenze ambientali (da un lato si evita di produrre energia da fonti fossili liberando CO2, dall’altro di dissipare energia in perdite di rete sono suscettibili di apportare), sociali (si stimola l’aggregazione sociale sul territorio e si educano i cittadini a una cultura rivolta alla sostenibilità, coinvolgendo tutte le fasce della popolazione) ed economici (grazie ai meccanismi di incentivazione derivanti dall’energia prodotta e utilizzata, la comunità è in grado di produrre un “reddito energetico” da redistribuire). Il loro sviluppo, inoltre, è propedeutico per attivare sinergie territoriali che possono vedere protagoniste le imprese agricole sia come consumatori che come produttori di energia rinnovabile.
Nel ribadire l’attenzione e l’interesse che il settore agricolo riserva allo sviluppo delle CER, rispetto all’evoluzione della normativa, meritano una segnalazione anche le previsioni contenute nella Legge 41 del 21 aprile 2023 (conversione in legge del Decreto Legge 24/02/2023, n.13) che al capo X (Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), art.47, stabilisce che:
• fino al 31 dicembre 2025, in deroga all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili;
• gli enti locali, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l’indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l’installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell’importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell’area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell’individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell’entità del canone di concessione offerto;
• le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria (al fine di permettere l’estensione dell’area di azione), in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L’energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità. Le medesime previsioni e deroghe si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:
– imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
– imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
– cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati.

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