Periodicamente Federforeste registra prese di posizione da parte delle Amministrazioni Pubbliche in merito a presunte giurisdizioni sulle terre collettive. La news di Sentenze dalle Foreste di questa settimana tende a fare chiarezza ripercorrendo l’iter di una vertenza e il pronunciamento del Tar Marche poi successivamente corroborato dalla legge 168 art.1
Con
la sentenza n. 33/2014 il TAR delle Marche, che si allega, ha deciso il ricorso
promosso da FEDERFORESTE e altre Comunanze e Università Agrarie marchigiane contro
la Delibera regionale che introduceva “Statuti
tipo” per la gestione di terre collettive.
La
decisione, che seppur non aveva accolto il ricorso, ha sancito una netta
distinzione tra “enti che amministrano
terre civiche” (comuni e amministrazioni separate di Beni di Uso Civico) e “organizzazioni montane per la gestione di
beni agro – silvopastorali, in proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile”.
Il
TAR aveva pertanto affermato che la delibera della Giunta regionale delle
Marche n. 1595 del 19 novembre 2012, che adottava “una proposta di statuto e regolamento tipo per gli enti che amministrano
terre civiche” non poteva riguardare le UNIVERSITA’
AGRARIE ricorrenti, che rimango fuori dal perimetro di applicazione
dell’atto impugnato (vedasi per approfondimenti USI CIVICI E PROPRIETA’ COLLETTIVA, la giurisprudenza amministrativa
alla ricerca di una definizione, Prof. Raffaele Volante, Saggi) .
Questo
principio giurisprudenziale trova oggi inequivoca conferma nell’art. 1 della
Legge 168/2017 che recita
“Art. 1 Riconoscimento dei domini
collettivi
1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42,
secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini
collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle
comunità originarie:
a) soggetto alla Costituzione;
b) dotato di capacità
di autonormazione, sia per l’amministrazione
soggettiva e oggettiva, sia per l’amministrazione vincolata e discrezionale;
c) dotato di capacità di gestione del
patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale
della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;
d) caratterizzato dall’esistenza di una
collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più
o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni
che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà
pubblica o collettiva.
2. Gli enti esponenziali delle
collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno
personalità giuridica di diritto privato
ed autonomia statutaria”.
Il riconoscimento legislativo della CAPACITA’ DI AUTONORMAZIONE, della
PERSONALITA’ DI DIRITTO PRIVATO e della AUTONOMIA STATUTARIA degli enti
esponenziali dei domini collettivi impedisce, fatte salve le limitate eccezioni
indicate dalla norma, l’ingerenza pubblicistica, segnatamente delle Regioni che
sono chiamate a recepire la norma nazionale, nelle regole di governo interno
delle comunità che gestiscono domini collettivi.
Pertanto eventuali violazioni di questo diritto, sia praticato con normae regionali,
che con atti amministrativi come nel caso che ha portato alla pronuncia del Tar
delle Marche, assumono profili di incostituzionalità e illegittimità