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Covid 19: facciamo il punto delle misure

20 Mar 2020

L’epidemia che sta stravolgendo la vita di tutti noi e che sta provocando un fermo operativo dell’attività aziendale ha visto il Governo predisporre una serie di misure a sostegno (che troverete in allegato) e altre misure sia di contenimento della diffusione del virus che di aiuti e semplificazione per imprese e lavoratori. Abbiamo cercato di fare il punto della situazione con l’ausilio determinante dell’Area Gestione del Personale Lavoro e Relazioni Sindacali – Servizio Consulenza del Lavoro e del suo Responsabile Dr. Romano Magrini nonchè del Servizio Legale di Federforeste Avv. Osvaldo Lucciarini.

Alcune delle misure varate, variano in base ai territori, ai settori produttivi, alle tipologie di datore di lavoro mentre altre sono comuni alla generalità dei territori, settori produttivi o datori di lavoro. Quanto ai territori, con il primo dei decreti legge riportati in oggetto, sono stati individuate due distinte aree:

I Comuni della c.d. della Zona Rossa allegato 1 DPCM 1°Marzo 2020

1)nella Regione Lombardia:

a)Bertonico (Lodi);b)Casalpusterlengo (Lodi);c)Castelgerundo (Lodi);d) Castiglione d’Adda (Lodi)e) Codogno (Lodi)f)Fombio (Lodi)g) Maleo (Lodi)h) San Fiorano (Lodi)i) Somaglia (Lodi)l) Terranova dei Passerini (Lodi)

2) nella Regione Veneto: a) Vo’ (Padova)

3)Le Regioni:a)Emilia-Romagna;b)Lombardia;c)Veneto

Fatta questa premessa, che sarà utile nel proseguo per individuare rispetto agli ammortizzatori sociali l’ambito di operatività delle disposizioni, passiamo ad illustrare le misure valide per:

TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Le novità introdotte dall’art. 16-bis del DL 26 ottobre 2019 n. 124, come convertito da Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (collegato fiscale), sono anticipate al 1° gennaio 2020, integrando il dettato normativo con due proroghe di limitata misura da intendersi direttamente connesse a/l’attuale emergenza COVID-19 che sono le seguenti:

CERTIFICAZIONE UNICA TERMINI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020. Scadenza unificata al 16 marzo per il sostituto d’imposta, sia della consegna del modello sintetico ai lavoratori che della trasmissione telematica del modello ordinario all’Agenzia delle Entrate. La nuova scadenza non inficia sulla possibilità di inviare le CU non rilevanti per la generazione del 730 precompilato (redditi esenti o non dichiarabili) il cui termine di invio continua ad essere la data di invio del modello 770 (31 ottobre).

PROROGA PER IL SOLO ANNO 2020 MISURA COVID-19

CU/2019, consegna ai lavoratori e invio telematico ad Agenzia Entrate entro il 31 marzo 2020, fermo quanto sopra detto per i redditi esenti o non dichiarabili.

MODELLO 730 PRECOMPILATO RESO DISPONIBILE DA AGENZIA ENTRATE TERMINI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020

L’Agenzia delle Entrate rende disponibile il modello 730 precompilato entro il 30 aprile.

PROROGA PER IL SOLO ANNO 2020 MISURA COVID-19

L’Agenzia delle Entrate rende disponibile il modello 730-2019 precompilato entro il 5 maggio 2020.

PRESENTAZIONE MODELLO 730

TERMINI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020

Spostamento del termine ultimo per la presentazione, fissato al 30 settembre, a prescindere dalle modalità utilizzate: consegna al proprio sostituto d’imposta, incarico a un intermediario abilitato o invio diretto della precompilata. I contribuenti con contratto a tempo determinato potranno utilizzare il 730, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un Caf, purché siano noti i dati del sostituto tenuto a effettuare il conguaglio.

CALENDARIO ASSISTENZA FISCALE

TERMINI IN VIGORE DAL 1′ GENNAIO 2020

Per gli adempimenti CAF:

Sono state disposte cinque finestre temporali in funzione della data in cui ricevono la dichiarazione dal contribuente:

15 giugno, per quelle presentate entro il 31 maggio;

29 giugno, per quelle presentate dal 1 al 20 giugno;

23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;

15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;

30 settembre, per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

OPERAZIONI DI CONGUAGLIO DEL MODELLO 730

TERMINI IN VIGORE DAL 1′ GENNAIO 2020

Il sostituto d’imposta dovrà provvedervi non più a scadenze fisse (retribuzioni di luglio), ma in occasione della prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il risultato contabile del prospetto di liquidazione.L’eventuale comunicazione al sostituto di non trattenere l’acconto di novembre o di effettuarlo in misura inferiore rispetto a quanto risulta dal prospetto di liquidazione potrà essere fatta dal lavoratore fino al 1O ottobre.

LAVORO AGILE (c.d. smart-working) Art. 2 DPCM 25 febbraio 2020

Art. 4, comma 1, lettera a) DPCM 1 marzo 2020

Tutte le imprese presenti sul territorio nazionale, possono attivare automaticamente, fino al 31 luglio 2020, la modalità di lavoro agile ai propri dipendenti, anche in assenza di un accordo individuale, ferme le prescrizioni previste dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81 del 22 maggio 2017 (vedi Circolare del 15/06/2017, pro/. 112/2017 AGPLRS). Il datore di lavoro di lavoro può, in applicazione della misura COVID-19:

  1. inviare una comunicazione unilaterale al lavoratore di avvio del lavoro agile;
  2. predisporre un’autodichiarazione di avviso di attivazione di lavoro agile per motivi emergenziali con riferimento al DPCM 1 ° marzo 2020 e contenente le informazioni anagrafiche e il codice fiscale del lavoratore interessato;
  3. informare lavoratore e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi dall’artico/o 22, comma 1, della legge n. 81 del 22 maggio 2017. Tale informativa può essere assolta in via telematica attraverso il modello reso disponibile da/1’/NAIL nel proprio sito “Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile”.
  4. comunicare /’attivazione del lavoro agile telematicamente attraverso la piattaforma di ClicLavoro (obbligatoria dal 15111/2017), che per l’emergenza COV/O-19 è semplificata con le seguenti informazioni:
    1. Data sottoscrizione de/l’accordo la data di inizio del periodo in lavoro agile;
    1. File accordo: un file PDF con/entente /’autodichiarazione del datore di lavoro suddetta;
    1. A tutte le altre informazioni richieste dalla piattaforma si applicano le regole ordinarie;

Analizziamo ora nel merito i due decreti per quanto attiene gli strumenti di sostegno al reddito di lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi:

DECRETO LEGGE 2 MARZO 2020 N. 9

CIGO – AREA ROSSA ARTICOLO 13 D.L. 2 MARZO 2020 N. 9

I datori di lavoro del settore privato soggetti alla contribuzione CIGO:

Ancorchè non espressamente riportato nel testo della norma lo strumento deve potersi ritenere applicabile, per quanto compatibile con i termini declinati, anche ai datori di lavoro agricolo i cui dipendenti abbiano i requisiti

I datori di lavoro che dal 23 febbraio 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda all’INPS per i dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020. Il periodo massimo richiedibile per la causale “Emergenza COVID-19 d.1.9/2020” è di 13 settimane (periodo equivalente di 3 mesi) e non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile . Quanto ai requisiti dei lavoratori non deve essere valutato il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro. Non si applica il procedimento di comunicazione e consultazione sindacale previsto dall’articolo 14 del d.lgs. n. 148/2015, né l’accordo aziendale.

Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In caso di richiesta da parte dell’azienda, è possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.LO STRUMENTO  È GIÀ OPERATIVO  (Rif. Messaggio  INPS n. 1118 del 12-

ASSEGNO ORDINARIO F.I.S. -AREA ROSSA ARTICOLO 13 D.L. 2 MARZO 2020 N. 903-2020 e circolare n. 38 del 12-03-2020)

Datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti

I datori di lavoro che dal 23 febbraio 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda all’INPS per i dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020. Il periodo massimo richiedibile per la causale “Emergenza COVID-19 d.1.9/2020” è di 13 settimane (periodo equivalente di 3 mesi) inoltre: non è dovuto il pagamento del contributo addizionale, ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile, non si dovrà tenere conto in fase istruttoria del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento né di quello di 1/3 delle ore lavorabili. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, del D.lgs n. 148/2015. Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Le prestazioni di sostegno al reddito (CIGO e assegno ordinario-FIS) sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euroL’INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande..

In caso di richiesta da parte dell’azienda, è possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.LO STRUMENTO  È GIÀ OPERATIVO  (Rif. Messaggio INPS n. 1118 del 12- 03-2020 e circolare n. 38 del 12-03-2020)

PROCEDURA

Massimali· TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE -ASSEGNO ORDINARIO FIS

Retribuzione Tetto Imp.lordo Imp.Netto
Inferiore o uguale a 2.159,48 Basso 998,18 939,89
Superiore a 2.159,48 Alto 1.199,72 1.129,66

CIGO per le aziende che si trovano già in CIGS – AREA ROSSA ARTICOLO 14 D.L. 2 MARZO 2020 N. 9.

I datori di lavoro del settore privato soggetti alla contribuzione CIGS:

che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di CIGS

I datori di lavoro che dal 23 febbraio 2020, che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda all’INPS per l’integrazione salariale ordinaria con causale “Emergenza COVID-19 d.1.9/2020- interruzione CIGS” a favore dei dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020. Le aziende interessate devono presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali istanza di interruzione dei programmi di CIGS in corso. Il decreto ministeriale che dispone l’interruzione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario è inserito nella procedura “Sistema Unico”, secondo le ordinarie modalità, ed è propedeutico al rilascio dell’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale ordinario. In ogni caso il predetto trattamento non può essere concesso per un periodo superiore a 13 settimane corrispondenti a tre mesi. La CIGO dovrà essere autorizzata dal Direttore di Sede previa adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del predetto decreto. LO STRUMENTO È GIÀ OPERATIVO (Rif. Messaggio INPS n. 1118 del 12- 03-2020 e circolare n. 38 del 12-03-2020

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – AREA ROSSA ARTICOLO 15 D.L. 211/MARZO 2020 N. 9.

I datori di lavoro del settore privato (inclusi quelli agricoli e quelli con forza occupata inferiore a 5 unità ed esclusi i datori di lavoro domestico) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro:

Non è previsto l’obbligo di redazione di accordo aziendale. Le domande di accesso al beneficio devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione. Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro e limitatamente ai dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

In analogia a quanto già previsto per le integrazioni salariali ordinarie, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale, non trova applicazione il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, previsto per i beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, non si applica la riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento in caso di successive proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS

Lombardia: Accordo regionale del 11 marzo 2020 Modalità accesso in corso di definizione.

Veneto:Accordo regionale del 10 marzo 2020 Modalità accesso in corso di definizione.

LO STRUMENTO NON E’ OPERATIVO (in attesa di disposizioni Regionali quanto modalità di accesso e procedure).

PROCEDURA

La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta di CIGD (accordo Veneto del 10 marzo 2020).Dispensa dall’obbligo di accordo sindacale (accordo Veneto del 10 marzo 2020 e Lombardia del 11 marzo 2020)

IMPRESE AGRICOLE – UTILIZZO CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Allo stato per gli eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende agricole della zona rossa non potendo avvalersi della CISOA per gli OTD e i lavoratori a tempo indeterminato che svolgono annualmente meno di 180 giornate lavorative presso la stessa azienda, sono legittimate ad utilizzare lo strumento della cassa integrazione in deroga (in tutte le sue declinazioni) per tali lavoratori.

Ai fini della definizione del piano di intervento tenuto conto che per il mese di febbraio, a cedolini chiusi, l’accesso allo strumento non è possibile, per il mese di marzo sarà possibile preliminarmente all’utilizzo dell’ammortizzatore provvedere a disporre laddove possibile:

Per il resto del personale (OTD) e per OTI e impiegati senza ferie non godute negli anni precedenti o al loro esaurimento, per impiegati per i quali non è possibile il lavoro agile, è possibile richiedere l’attivazione della cassa integrazione in deroga per un periodo massimo di 13 settimane.Nessuna ANTICIPAZIONE è dovuta dal datore di lavoro agricolo in quanto la prestazione è corrisposta ex-lege direttamente dall’INPS.Contrattualmente l’eventuale INTEGRAZIONE a carico del datore di lavoro nonè prevista in quanto non si tratta di CISOA. I lavoratori agricoli (ndr OTD) accedono nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell’anno precedente ovvero, se l’attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti (accordo Veneto del 1O marzo 2020 Lombardia del 11 marzo 2020). Questa parte degli accordi regionali dovrà essere rivista alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall’artico/o 22 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 in quanto rappresenterebbero condizioni peggiorative per gli OTD rispetto al resto del territorio nazionale.

Qualora gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) non possano avere accesso allo strumento, possono in alternativa avvalersi dell’indennità una-tantum prevista all’articolo 30 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 qualora possano attestare almeno 50 giornate di prestazione nel corso del 2019. (vedere scheda dedicata)
INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ZONA ROSSA Art. 16 DECRETO LEGGE 2 MARZO 2020 N. 9.

Possono fruire della misura i lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima a condizione che alla data del 23 febbraio 2020:svolgano la loro attività nei comuni della zona rossa risultino residenti o domiciliati nei comuni della zona rossa

Al punto 1) sono quindi da ricomprendere coloro i quali abbiano attività con sede nella Regione Lombardia nei soli comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e nella Regione Veneto nel comune di Vo’ per qualsiasi lavoratore in forza.

Al punto 2) coloro i quali, a prescindere dalla sede di svolgimento dell’attività, risultino residenti/domiciliati nella Regione Lombardia nei soli comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e nella Regione Veneto nel comune di Vo’.

Rientrano tra i beneficiari anche i coltivatori diretti e gli IAP

Questa parte della norma dovrà essere rivista alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 28 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 in quanto rappresenterebbero condizioni peggiorative per i lavoratori autonomi rispetto al resto del territorio nazionale sia per l’entità dell’importo che per la necessità di attestare l’effettivo periodo di sospensione dell’attività.

L’indennità mensile è pari a 500 euro per un massimo di tre mesi è parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. L’indennità non concorre alla formazione del reddito

Le misure sono riconoscibili a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020

Il finanziamento disponibile è pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020 da ripartire tra le regioni interessate con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.La domanda è da presentare alla Regione di riferimento che, secondo l’ordine cronologico di presentazione, la trasmette all’INPS unitamente al decreto di concessione e la lista dei beneficiari. L’erogazione è diretta a cura dell’INPS che provvederà anche a monitorare le erogazioni e al raggiungimento, anche in via prospettica del limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

LO STRUMENTO NON E’ OPERATIVO (in attesa di disposizioni Regionali quanto modalità di accesso e procedure)

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – LOMBARDIA VENETO EMILIA ROMAGNA ARTICOLO 17 D.L. 2 MARZO 2020 N. 9

Datori di lavoro del settore privato (inclusi quelli agricoli e quelli con forza occupata inferiore a 5 unità ed esclusi i datori di lavoro domestico) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro:

–     con unità produttive site nelle regioni Lombardia Veneto Emilia Romagna in comuni diversi da quelli dell’area rossa

ovvero che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in diverse regioni, ma limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nella predette regioni

I datori di lavoro che dal 23 febbraio 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.Le domande di accesso al beneficio devono essere presentate esclusivamente alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione. I datori di lavoro possono accedere al beneficio limitatamente ai casi di accertato pregiudizio e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Questa parte della norma dovrà essere rivista alla luce delle nuove disposizioni introdotte da/l’articolo 22 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 in quanto rappresenterebbero condizioni peggiorative per le aziende rispetto al resto del territorio nazionale (l’accordo non è previsto in casi di aziende con forza occupata inferiore a 5 unità).

I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga sono finanziati per un massimo di:

Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.l’INPS provvede all’erogazione delle predette prestazioni esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
Lombardia       accordo regionale del 11 marzo 2020 corso di definizione

Veneto             accordo regionale del 10 marzo 2020 corso di definizione

Emilia Romagna         accordo regionale del 6 marzo 2020 modalità              accesso                                                    in corso di definizione

LO STRUMENTO NON E’ OPERATIVO (in attesa di disposizioni Regionali quanto modalità di accesso e procedure)

PROCEDURA

dai lavoratori in merito alla residenza o domicilio all’interno della Regione qualora l’unità produttiva sia ubicata fuori dalla regione stessa.

La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta di CIGD (accordo Veneto del 1O marzo 2020). Previsione di preventivo accordo sindacale (accordo Veneto del 1O marzo 2020, Lombardia del 11 marzo 2020 e Emilia Romagna del 6 marzo 2020) Questa parte dell’accordo dovrà essere rivista alla luce delle nuove disposizioni introdotte da/l’articolo 22 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 in quanto rappresenterebbero condizioni peggiorative per le aziende rispetto al resto del territorio nazionale (l’accordo non è previsto in casi di aziende con forza occupata inferiore a 5 unità).

IMPRESE AGRICOLE UTILIZZO CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Per gli eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende agricole delle regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna non potendo avvalersi della CISOA per gli OTD ed i lavoratori a tempo indeterminato che svolgono annualmente meno di 180 giornate lavorative presso la stessa azienda, sono legittimate ad utilizzare lo strumento della cassa integrazione in deroga (in tutte le sue declinazioni) per tali lavoratori. A livello nazionale sono in corso azioni finalizzate alla redazione di un accordo quadro con le organizzazioni sindacali nazionali per consentire alle aziende agricole l’accesso al beneficio definendo i casi di accertato pregiudizio.

Per il resto del personale che non dispone dì ferie non godute negli anni precedenti o per ì quali non è possibile il lavoro agile, è possibile richiedere l’attivazione della cassa integrazione ìn deroga per un periodo massimo di un mese.Nessuna ANTICIPAZIONE è dovuta dal datore dì lavoro agricolo in quanto la prestazione è corrisposta ex-lege direttamente dall’INPS Contrattualmente l’eventuale INTEGRAZIONE a carico del datore di lavoro non è prevista ìn quanto non sì tratta di CISOA. I lavoratori agricoli (ndr OTD) accedono nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell’anno precedente ovvero, se l’attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti (accordo Veneto del 10 marzo 2020, Lombardia del 11 marzo 2020 e Emilia Romagna del 6 marzo 2020). Questa parte degli accordi regionali dovrà essere rivista alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 22 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 in quanto rappresenterebbero condizioni peggiorative per gli OTD rispetto al resto del territorio nazionale.

La prestazione limitatamente aì lavoratori del settore agricolo, per le ore dì riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Questa parte della norma dovrà essere rivista alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 22 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 in quanto rappresenterebbero condizioni peggiorative per gli OTD rispetto al resto del territorio nazionale.Qualora gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) non possano avere accesso allo strumento, possono in alternativa avvalersi dell’indennità una-tantum prevista all’articolo 30 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 qualora possano attestare almeno 50 giornate di prestazione nel corso del 2019. (vedere scheda dedicata)

DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18

CIGO – ARTICOLO 19 D.L.17 MARZO 2020 N. 18

Datori di lavoro soggetti alla contribuzione Come previsto nella relazione tecnica all’articolo 19 del decreto legge, la misura è applicabile anche ai datori di lavoro agricolo i cui dipendenti abbiano i requisiti per il ricorso alla CISOA (lavoratori che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda). Relativamente alla procedura si applicherà quella riferita alla Cisoa.

I datori di lavoro che dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda all’INPS di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19” e non sono soggetti alla verifica dei requisiti di causa dell’evento. I lavoratori destinatari delle CIGO/COVID-19 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non è richiesta un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Per tali eventi il datore di lavoro è dispensato dal dover comunicare preventivamente alle RSA/RSU le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati e di provvedere all’esame congiunto della situazione con i sindacati.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.La durata massima del periodo è di nove settimane nell’arco temporale che intercorre dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e tali giornate restano neutre rispetto a quelle previste ordinariamente per la CIGO. Le imprese che presentano domanda per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non sono tenute al versamento del contributo addizionale. Le prestazioni di CIGO e ASSEGNO ORDINARIO sono cumulativamente riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,1 milioni di euro per l’anno 2020.

L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica tale limite, non prende in considerazione ulteriori domande. LO STRUMENTO NON E’ OPERATIVO (in attesa di circolare applicativa INPS anche per chiarire le modalità di regolazione dello strumento in caso di ricorso alla CISOA).

ASSEGNO ORDINARIO • FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE ARTICOLO 19 D.L.17 MARZO 2020 N. 18

Datori di lavoro: iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

I datori di lavoro che, nell’arco temporale che intercorre dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda all’INPS di concessione del trattamento di assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” e non sono soggetti alla verifica dei requisiti di causa dell’evento.I lavoratori destinatari delle CIGO/COVID-19 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non e richiesta un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

Per tali eventi il datore di lavoro è tenuto all’obbligo di informazione,consultazione ed all’esame congiunto che possono però essere svolti in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva al sindacato. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La durata massima del periodo è di nove settimane nell’arco temporale che intercorre dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e tali giornate restano neutre rispetto a quelle previste ordinariamente per l’assegno ordinario.Le imprese che presentano domanda per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non sono tenute al versamento del contributo addizionale nè alle stesse si applica il riferimento al tetto aziendale quanto ai versamenti effettuati. Le prestazioni di CIGO e ASSEGNO ORDINARIO sono cumulativamente riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,1 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica tale limite, non prende in considerazione ulteriori domande. LO STRUMENTO NON E’ OPERATIVO (in attesa di circolare applicativa INPS)

PROCEDURA

Datori di lavoro: che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di CIGS

I datori di lavoro che dal 23 febbraio 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento CIGO per un periodo non superiore a nove settimane.La concessione del trattamento sospende e sostituisce il trattamento di CIGS già in corso. La concessione della CIGO può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

La concessione della CIGO è subordinata alla sospensione degli effetti della CIGS precedentemente autorizzata. Il periodo di trattamento di CIGO concesso non è conteggiato ai fini della durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile o delle 13 settimane continuative e non è dovuto alcun contributo addizionale .

Per tali eventi il datore di lavoro è tenuto all’obbligo di informazione, consultazione ed all’esame congiunto ma, non si applicano, limitatamente ai termini procedimentali, gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le prestazioni sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro.

L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica tale limite, non prende in considerazione ulteriori domande.LO STRUMENTO NON E’ OPERATIVO (in attesa di circolare applicativa INPS).

ASSEGNO ORDINARIO per le aziende che hanno in corso ASSEGNI DI SOLIDARIETA’ ARTICOLO 21 D.L. 17 MARZO 2020 N. 18

Datori di lavoro ìscrìttì al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano ìn corso un assegno di solidarietà

I datori dì lavoro che dal 23 febbraio 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda all’INPS di concessione del trattamento di assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” per un periodo non superiore a nove settimane e non sono soggetti alla verifica dei requìsìti di causa dell’evento.

La concessione dell’assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno dì solidarietà gìà ìn corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.I periodi ìn cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario non sono conteggiati aì finì deì limiti previsti per l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario nella dìscìplìna ordinaria.Limitatamente ai periodi di assegno ordìnarìo concessi per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ìn considerazione della relativa fattìspecìe non si applica la contribuzione addizionale a carico dei datori dì lavoro. Le prestazioni di CIGO e ASSEGNO ORDINARIO sono cumulativamente riconosciute nel limite massimo dì spesa pari a 1.347,1 milioni dì euro per l’anno 2020.

L’INPS provvede al monitoraggio del limite dì spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica tale limite, non prende ìn consìderazìone ulteriori domande.LO STRUMENTO NON E’ OPERATIVO (ìn attesa dì circolare applicativa INPS).

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA ARTICOLO 22 D.L.17 MARZO 2020 N.18

Datori di lavoro per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti dìsposizìonì in materia di sospensione o rìduzìone di orario, in costanza di rapporto di lavoro quali: CIGO, CIGS, assegno ordinario e assegno di solidarietà.

In particolare sono ricompresi ì datori di lavoro:

Restano esclusi solo ì datori dì lavoro domestico.

I datori di lavoro che dal 23 febbraio, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epìdemìologica da COVID-19, possono presentare domanda alla Regione o alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione, per la di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga e non sono soggetti alla verifica dei requisiti di causa dell’evento

Sarà cura delle Regioni predisporre attraverso propri canali telematici le procedure di acquisizione delle istanze.Per tali eventi i datori di lavoro agricoli, della pesca, del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che occupano più di cinque dipendenti sono tenuti a raggiungere in via preventiva un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che può essere concluso anche in via telematica.L’accordo, quale sia il settore di appartenenza del datore di lavoro, non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga sono consentiti per un periodo non superiore a nove settimane.

Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data e sarà erogato dall’INPS direttamente al lavoratore Ai lavoratori non e richiesta un’anzianità di effettivo lavoro.

Il trattamento di Cassa integrazione in deroga è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro da ripartire tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro delle finanze. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro ed alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. LO STRUMENTO NON E’ OPERATIVO (in attesa di procedure regionali e decreti interministeriali di riparto)

PROCEDURA

IMPRESE AGRICOLE – UTILIZZO CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Per gli eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende agricole non potendo avvalersi della CISOA per gli OTD e gli OTI conmeno di 180 giornate, sono legittimate ad utilizzare lo strumento della cassa integrazione in deroga (in tutte le sue declinazioni) per questi lavoratori.

A livello nazionale sono in corso azioni finalizzate alla redazione di un accordo quadro con le organizzazioni sindacali nazionali per consentire alle aziende agricole e della pesca (riferimento Tonino Giardini) con forza occupata superiore a 5 unità, l’accesso al beneficio (L’accordo di cassa integrazione in deroga non è richiesto per le imprese agricole che occupano fino a cinque dipendenti).

Ai fini della definizione del piano di intervento tenuto conto che per il mese di febbraio, a cedolini chiusi, l’accesso allo strumento non è possibile, per il mese di marzo sarà possibile preliminarmente all’utilizzo dell’ammortizzatore provvedere a disporre laddove possibile:

Per il resto del personale senza ferie pregresse o al loro esaurimento, o per lavoratori per i quali non è possibile il lavoro agile, si procederà alla richiesta di attivazione della cassa integrazione in deroga per un periodo massimo di 9 settimane.

Nessuna ANTICIPAZIONE è dovuta dal datore di lavoro agricolo in quanto la prestazione è corrisposta ex-lege direttamente dall’INPS.

Contrattualmente l’eventuale INTEGRAZIONE a carico del datore di lavoro non è prevista in quanto non si tratta di CISOA.Il trattamento di cassa integrazione in deroga, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.Qualora gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) non possano avere accesso ad alcuno strumento (non in forza alla data del 23/02/2020) ma possano attestare almeno 50 giornate di prestazione nel corso del 2019, possono avvalersi dell’indennità una-tantum prevista all’articolo 30 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18. Si precisa che un OTD assunto dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, a prescindere dalle giornate presunte di prestazione, deve intendersi “in forza” alla data del 23/02/2020. ·

Prossimamente tratteremo :

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO ARTICOLO 23 D.L 17 MARZO 2020 N. 18







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