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Conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2020 (“decreto-legge agosto”). Riduzione imposta di registro per acquisto terreni agricoli destinati all’imboschimento.

15 Ott 2020

Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del “decreto-legge agosto” che prevede alcune misure di interesse per il settore agricolo, tra cui la norma finalizzata ad incentivare l’acquisto di terreni agricoli destinati all’imboschimento

Al fine di contenere l’inquinamento e il dissesto idro-geologico, l’aliquota dell’imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli adibiti all’imboschimento, a favore di soggetti diversi dai CD e IAP, è ridotta, fino al 31 dicembre 2020, all’1 per cento (in luogo dell’aliquota altrimenti dovuta pari al 15 per cento). L’imposta in tal caso può essere inferiore a 1.000 euro.
Per poter usufruire dell’applicazione dell’aliquota in misura ridotta, l’acquirente deve dichiarare nell’atto di acquisto la destinazione all’imboschimento del terreno e deve dichiarare l’impegno a mantenere tale destinazione d’uso per un periodo non inferiore a 30 anni e a procedere entro 12 mesi dall’acquisto alla piantumazione, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro. Il mancato rispetto delle predette condizioni comporta il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, oltre ad una sovrattassa pari al 30 per cento della stessa imposta.
In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei terreni, il vincolo di destinazione d’uso all’imboschimento decade dopo 30 anni dalla data dell’atto traslativo a titolo oneroso per il quale è stata applicata l’aliquota ridotta.

Federforeste valuta positivamente l’approvazione della norma che consente di contemperare le esigenze di tutela ambientale con quelle di sostegno dell’economia e del settore agricolo.

Ulteriori commenti in merito all’imposta di registro sugli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli adibiti all’imboschimento – Articolo 51, commi 1-ter e seguenti.
L’articolo 51, comma 1-ter, prevede che fino al 31 dicembre 2020 l’aliquota dell’imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di cui all’articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) è ridotta all’1 % per i terreni agricoli adibiti all’imboschimento e l’imposta può essere inferiore a 1.000 euro.
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, la dichiarazione di destinazione del terreno all’imboschimento deve essere resa dall’acquirente nell’atto di acquisto.
L’acquirente deve, altresì, dichiarare l’impegno a mantenere tale destinazione d’uso per un periodo non inferiore a 30 anni e a procedere alla piantumazione entro 12 mesi dall’acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro.
In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, è dovuta l’imposta di registro nella misura ordinaria (15 %), nonché una sovrattassa pari al 30 % della stessa imposta.

In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei terreni, il vincolo di destinazione d’uso decade dopo 30 anni dalla data dell’atto traslativo a titolo oneroso per il quale è stata applicata l’aliquota ridotta.

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