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Conversione in legge del decreto-legge “Agosto” – Le modiche alla disciplina del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

7 Ott 2020

L’art. 28 del cosiddetto “DL Rilancio” (decreto-legge n. 34/2020) ha introdotto, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, spettante ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente al 2020. In particolare, il credito spetta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; diversamente, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito è fissato nella misura del 30% dei relativi canoni.

Nel corso dell’iter di approvazione della legge di conversione del decreto-legge “Agosto” (decreto legge n 104/2020), è stato approvato un emendamento che consentirà alle imprese del settore turistico-ricettive di usufruire del credito d’imposta sino al 31 dicembre 2020.

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