Il 2 agosto u.s., si è tenuta una audizione presso la VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati in merito alla PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti di carbonio – {SEC(2022) 423 final} – {SWD(2022) 377 final} – {SWD(2022) 378 final}
La Commissione europea, dando seguito a quanto annunciato in occasione della pubblicazione del piano d’azione per l’economia circolare avvenuta nel marzo 2020, sta mettendo a punto, infatti, il quadro che regolerà la certificazione degli assorbimenti e rimozione del carbonio (Union regulatory framework for the certification of carbon removals).
L’audizione è stata indetta per raccogliere elementi conoscitivi e proposte rispetto all’iter di approvazione della proposta della Commissione sulla rimozione del carbonio.
La proposta, che darà vita ad un apposito regolamento, ha l’obiettivo di facilitare il perseguimento degli obiettivi che la Commissione europea si è posta con il pacchetto “pronti per il 55%”, tra i quali c’è quello di un assorbimento del carbonio pari a 310 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 entro il 2030. Si ricorda, infatti, che l’incremento degli assorbimenti di carbonio è propedeutico al raggiungimento della neutralità climatica al 2050, obiettivo sancito dalla legge europea sul clima.
Nella proposta elaborata dalla Commissione, inoltre, sono presenti diverse sinergie con altre attività legislative, come quelle che riguardano il ripristino della natura, la direttiva sulle energie rinnovabili, la PAC e i green claims.
La proposta fa seguito ad uno studio di impatto sul tema della certificazione degli assorbimenti di carbonio che aveva identificato tre principali problemi da risolvere:
1. difficoltà nel valutare e comparare la qualità delle rimozioni di carbonio;
2. scarsa fiducia nei certificati che attestano la rimozione di carbonio dovuta a poca trasparenza e a processi di certificazioni inaffidabili;
3. le difficoltà all’accesso dei finanziamenti per la rimozione del carbonio sono determinate da un’ampia differenza di utilizzo di tali certificati.
Nella prima bozza di documento predisposta dalla Commissione gli aspetti principali sono i seguenti:
• Per ottenere i crediti di carbonio, non sono ammissibili le sole riduzioni, devono invece essere rimozioni nette di carbonio;
• La linea di base deve essere basata sulle prestazioni standard di rimozione del carbonio di attività comparabili in circostanze sociali, economiche, ambientali e tecnologiche simili. Se debitamente giustificato, la linea di base può essere basata sulle prestazioni individuali di rimozione del carbonio dell’operatore;
• Si introduce il termine “addizionalità” che rappresenta il superamento intenzionale dei requisiti di legge dell’Unione e nazionali;
• Lo stoccaggio a lungo termine deve essere garantito per tutto il periodo di monitoraggio attraverso adeguati meccanismi di responsabilità;
• I requisiti minimi per la generazione di crediti di carbonio si basano su metodologie di certificazione che saranno sviluppate dalla Commissione mediante atti delegati (i lavori preparatori sono svolti in consultazione con le parti interessate e gli esperti);
• Il “contenuto minimo del certificato” che deve essere disponibile al pubblico, comprende: i dati di contatto dell’entità principale certificata (e dell’operatore), nonché l’ubicazione dell’attività di cattura del carbonio;
• Gli operatori richiederanno una certificazione di assorbimento del carbonio avvalendosi di un sistema di certificazione (pubblico o privato). Una volta che gli operatori riceveranno l’approvazione della richiesta, dovranno presentare un piano di gestione ad un organismo di certificazione. La struttura, i dettagli e il contenuto minimo saranno stabiliti dalla Commissione attraverso atti esecutivi.
Il confronto sull’attuale testo, tuttavia, è appena cominciato e probabilmente il regolamento finale conterrà una versione aggiornata rispetto alla bozza di proposta attuale.
Al proposito si segnala che il 30 agosto u.s. Commissione agricoltura del Parlamento europeo ha adottato il parere riguardo al nuovo quadro di certificazione dei Crediti di Carbonio approvando tutti gli emendamenti di compromesso.
Tra gli argomenti di maggiore interesse presenti nel testo , si sottolineano i seguenti:
• è stato inserito il concetto di “Carbon farming”, quindi di agricoltura del carbonio;
• vengono riconosciuti utilizzabili per le certificazioni, sia la cattura di CO2 che anche la diminuzione delle emissioni di CO2; tramite pratiche agricole, conduzione dei terreni, agricoltura, zootecnia, gestione delle foreste, così come lo stoccaggio temporaneo e quello tramite Biochar;
• viene riconosciuto il ruolo delle cooperative agricole nella lotta alle emissioni;
• viene sottolineata la necessità di sviluppare ulteriori misure che siano pensate in maniera specifica per l’agricoltura;
La Commissione ambiente voterà il dossier il prossimo 2 ottobre.
Alcune riflessioni e come la pensiamo
In premessa si esprime un grande interesse rispetto alla nuova proposta della Commissione europea per la certificazione degli assorbimenti di carbonio che si propone di aumentare la diffusione dell’assorbimento sostenibile del carbonio.
Si ritiene, altresì, che l’obiettivo prioritario della norma debba essere la messa a punto di un sistema di certificazione espressamente finalizzato ad un riconoscimento economico diretto con un sostegno più efficace che ricompensi i gestori di terreni per il sequestro del carbonio per il servizio ecosistemico costituito dagli assorbimenti del carbonio in campo agricolo e forestale.
Il meccanismo, quindi, dovrebbe portare ad una definitiva armonizzazione delle norme che oggi caratterizzano il mercato volontario del carbonio, anche considerando che i crediti di carbonio prodotti dalle imprese agroforestali attualmente non hanno possibilità di valorizzazione alternativa, essendo il settore escluso dall’ETS europeo.
Sulla base delle importanti implicazioni nella definizione del sistema, come premessa si ritiene utile sottolineare i seguenti punti:
• Sostenibilità tecnica ed economica: il metodo che verrà proposto per la cattura del carbonio e la sua certificazione deve essere sostenibile per gli agricoltori sia dal punto di vista economico, che dal punto di vista tecnico-operativo;
• Benefici concreti per gli agricoltori: la proposta dovrebbe contemplare la possibilità di quantificazione degli assorbimenti partendo da una baseline standardizzata o, alternativamente, basata sulle performance individuali, che quindi permetta agli agricoltori virtuosi di monetizzare il lavoro che essi stanno già facendo).
Rispetto alla proposta di regolamento in discussione, inoltre, si formulano di seguito alcune considerazioni più puntali.
1. PRIORITA’ ALLE SOLUZIONI “BASATE SULLA NATURA”
Da un rapporto del 2021 finalizzato a confrontare le principali soluzioni NBS (Nature Based Solutions) e TBS (Technology Based Solutions) sotto vari parametri, è emerso che il grado di maturità (readiness) è nettamente a vantaggio delle soluzioni NBS che comprendono pratiche consolidate e largamente diffuse, a dispetto delle le soluzioni TBS (eccetto quelle di stoccaggio di carbonio in prodotti) che richiedono ancora tempi mediamente lunghi prima di raggiungere una maturità tecnologica e una diffusione su larga scala. Alla luce degli obiettivi climatici al 2050, si ritiene che, in termini di “carbon removal” e coerentemente con gli obiettivi dell’iniziativa europea sulla carbon farming, le applicazioni naturali (NBS – Nature Based Solutions) siano da considerarsi come la strategia prioritaria in un orizzonte di breve-medio periodo.
La scelta di privilegiare le applicazioni NBS (imboschimento, rimboschimento, gestione forestale e agroforestazione) è legata, infatti, alla loro maggiore attuale diffusione e all’obiettivo di valorizzare la capacità di rimozione del carbonio da parte delle imprese agroforestali. Questa impostazione appare in linea con la strategia a lungo termine dell’UE che mira a raggiungere un’economia climaticamente neutra entro il 2050. Nell’ambito del percorso tracciato per il raggiungimento della neutralità climatica, oltre a una riduzione dell’80% delle emissioni di gas a effetto serra dell’UE entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, si stima, infatti, che un ulteriore 10% potrebbe essere raggiunto proprio attraverso una combinazione di tutte le soluzioni NBS di carbon removal.
Anche nella “Strategia dal produttore al consumatore”, inoltre, nel preannunciare una nuova iniziativa dell’UE per il sequestro del carbonio nei suoli agrari (carbon farming) viene espressamente sottolineato come “Norme rigorose per la certificazione degli assorbimenti di carbonio nel settore agricolo e forestale sono il primo passo verso pagamenti a favore degli agricoltori e dei silvicoltori per il sequestro del carbonio da essi garantito”.
2. UNIFICAZIONE DELLE AZIONI DI RIMOZIONE DEL CARBONIO CON QUELLE CHE PORTANO ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
Un altro elemento importante da considerare è la scelta di approccio della certificazione rispetto a due tipi di interventi climatici: “rimozione del carbonio” (carbon removal) tramite assorbimento ed “riduzione delle emissioni” (avoidance).
Nell’ambito di una certificazione unica, differenziare la rimozione del carbonio dalle emissioni evitate richiede di pensare al modo in cui i progetti reindirizzano i flussi di carbonio verso i diversi stock. Per questo può risultare molto complesso (e in molti casi svantaggioso per le imprese agricole, sia in termini tecnici che economici) separare le due attività.
Si comprende, quindi, l’utilità di estendere la certificazione alle “emissioni evitate” (avoidance) o “riduzioni delle emissioni”, pur dovendo considerare che questa scelta possa comportare alcune implicazioni sull’evoluzione della domanda nell’ambito dei mercati volontari.
3. DIFFERENZIAZIONE DELLE SOLUZIONI IN BASE AL CRITERIO DELLA PERMANENZA
L’attuale proposta di Direttiva sui Carbon Removal da parte della Commissione Europea si pone un obiettivo ambizioso: regolamentare attività molto eterogenee tra loro (carbon farming vs stoccaggio del carbonio in prodotti e materiali vs stoccaggi geologici) sotto un unico impianto normativo.
Questo approccio rischia di non riuscire a tenere conto delle diverse caratteristiche strutturali delle varie applicazioni e di sottovalutare le implicazioni che queste diversità potranno generare all’interno di un mercato unico e condiviso dei crediti certificati.
In particolar modo, bisogna tener conto di come il tema della permanenza dello stoccaggio del carbonio (permanence) costituisca un elemento cruciale per garantire che le soluzioni di mitigazione climatica siano congruenti con la portata del cambiamento climatico. Come noto, infatti, nelle soluzioni NBS esiste generalmente un rischio di inversione molto alto (Reversal risk) dovuto a fattori naturali (incendi, siccità, epidemie) e complessità gestionali di lungo periodo. Diversamente, lo stoccaggio del carbonio in formazioni geologiche opportunamente selezionate e ben gestite o tramite mineralizzazione offre probabilmente un rischio di inversione molto inferiore (cfr. direttiva CCS).
Ne consegue, tuttavia, che, in ogni caso, nella definizione di un meccanismo unico di certificazione della rimozione del carbonio risulti necessario introdurre elementi che permettano una coesistenza tra i due sistemi (NBS e TBS), garantendo che tutte le rimozioni, ai fini della trasparenza e credibilità dei mercati di riferimento, si possano dimostrare convenienti, reali, addizionali e caratterizzate da un determinato grado di permanenza. Pur ribadendo che il regolamento dovrebbe assicurare una priorità all’incentivazione della diffusione di soluzioni NBS su larga scala, sulla base della loro durabilità, che si colloca generalmente su un orizzonte temporale di breve – medio periodo, sembra necessario definire diversi requisiti, in termini di monitoraggio, durata e responsabilità, tra le due applicazioni possibili (NBS e TBS).
4. MERCATO VOLONTARIO: ASSICURARE UNA ADEGUATA ATTENZIONE ALLA “DOMANDA”
Una attenta riflessione merita, inoltre, un aspetto decisivo per il successo dell’iniziativa, ovvero l’evoluzione del mercato dei carbon removal.
Si ricorda che, in accordo con il report sui cicli sostenibili del carbonio del 7 aprile 2022 (“Sustainable carbon cycles”), l’impegno da parte della Commissione di istituire un solido quadro di certificazione dei carbon removal, basato su metodi scientifici e strumenti standardizzati per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle rimozioni di carbonio, è l’ambizioso tentativo di creare un nuovo mercato volontario del carbonio in Europa.
L’obiettivo, infatti, oltre a quello di contribuire al raggiungimento dei target climatici, è quello di fornire un’ulteriore fonte di reddito per i gestori del territorio, generare co-benefici per i territori e le comunità, in particolare sotto forma di conservazione della biodiversità e miglioramento della qualità dell’acqua, del suolo e dell’aria.
Rispetto alla bozza attuale del regolamento, tuttavia, sembra che si stia sottovalutando la regola base di ogni mercato: l’equilibrio tra domanda e offerta. Gli sforzi da parte della Commissioni attualmente sembrano fortemente concentrati a regolamentare il dispiegamento di soluzioni climatiche (“l’offerta”), sottovalutando l’importanza di stabilire regole chiare e premianti anche per le aziende che sono chiamate a finanziare il meccanismo (“la domanda”).
Senza una altrettanto puntuale regolamentazione delle finalità, degli usi e delle attività di rendicontazione dei certificati di rimozione da parte delle aziende private, il rischio è quello di non stimolare la creazione di domanda, non riuscire ad attrarre i capitali, rendendo sterile l’intero impianto di mercato.
In particolare, la proposta della Commissione sembra carente rispetto a strumenti che consentano la comparabilità e una più equa concorrenza tra le diverse soluzioni di rimozione del carbonio.
Questi strumenti, oltre ad aumentare la trasparenza del mercato di riferimento, dovrebbero avere la forza di riuscire a veicolare capitali all’interno di ciascuna delle varie soluzioni climatiche, tenendo presente che per il raggiungimento dei target climatici al 2050 sarà necessario prevedere la convivenza tra le soluzioni NBS e le soluzioni TBS, individuando modalità adeguate per declinarne le priorità di incentivazione e sviluppo.
Sulla base della diversa durata delle rimozioni (legata al tema della permanenza), risulta comunque opportuno mettere in condizione gli operatori economici di fare una scelta consapevole ed informata (trade off) tra l’acquisto di certificati di breve durata (temporary), di solito legati ad applicazioni NBS, e certificati di lunga durata (permanent), più legati ad applicazioni TBS, riducendo al minimo i costi di transizione (switching cost).
L’elemento della permanenza, infatti, costituisce un parametro fondamentale per il conferimento di un valore appropriato al certificato e la durata dello stoccaggio del carbonio diventa una variabile necessariamente da aggiungere alle metriche standard (€/tCO₂). Il rischio, altrimenti, è quello di immettere sul mercato crediti provenienti da applicazioni diverse (con costi e coinvolgimento di settori diversi) paragonando i due progetti di rimozione del carbonio sulla sola base del costo di €/tCO₂, senza dare il giusto peso alla durata/permanenza.
A fronte di ciò, si ritiene necessario integrare la bozza di regolamento introducendo elementi funzionali ad indirizzare più consapevolmente il mercato, ponendo l’acquirente dei crediti di fronte alla possibilità di scegliere tra un certificato meno costoso (perché di durata inferiore) ed uno più oneroso (in quanto legato ad una maggiore permanenza).
In altre parole, pur consapevolmente ritenendo che gli elementi che caratterizzeranno il valore degli assorbimenti ottenuti dal settore agroforestale (attraverso applicazioni NBS) saranno legati ad una minore permanenza (a fronte di una maggiore reperibilità e attuale superiore maturità di sistema), si ritiene utile l’introduzione di elementi di trasparenza per esaltare la credibilità e la trasparenza dei mercati volontari di riferimento per entrambe le soluzioni (NBS e TBS)
5. ALLINEAMENTO CON LA NORMATIVA EUROPEA ESISTENTE (DIRETTIVE “GREEN CLAIM” E “ESRS”)
In ultimo, sempre di supporto al mercato, si consideri che il raggiungimento di un’economia climaticamente neutra richiede un preciso allineamento a livello europeo sulla contabilità dei gas climalteranti e degli standard di rendicontazione. Gli operatori economici, infatti, hanno bisogno di linee guida chiare e condivise su come comunicare le proprie performance ambientali senza correre il rischio di incorrere in dichiarazioni fuorvianti o infondate (greenwashing).
La proposta di regolamento sui certificati di rimozione, quindi, oltre a risolvere possibili problemi legati ai doppi conteggi e sovrastime, indicare metodologie di calcolo che diano luogo ad assorbimenti trasparenti, accurati e coerenti, garantire addizionalità e permanenza degli assorbimenti, dovrà quindi relazionarsi con le altre iniziative europee in tema ambientale, nello specifico alle Direttiva sui “Green Claim” in tema di asserzioni ambientali e sul “Corporate Sustainability Reporting” in materia di rendicontazione aziendale (ESRS).
Questa prerogativa diventa ancora più pressante alla luce di quanto accaduto sul mercato nel corso degli ultimi anni, dove si è assistito proliferazione massiccia ma disordinata di etichette ed asserzioni ambientali che, invece di favorire ed incoraggiare le scelte sostenibili dei consumatori e la mobilitazione da parte di aziende sempre più sensibili ed interessate alla promozione dei loro servizi e prodotti eco-friendly, ha generato l’effetto opposto: confusione, mancanza di fiducia e scetticismo.
È proprio all’interno di questo contesto, che l’UE deve chiarire quali sono le finalità e gli scopi dei certificati di rimozione del carbonio, e di come questi si rapportano con altre iniziative di carattere ambientale come le riduzioni delle emissioni e i meccanismi di compensazione.
Si rende noto che la Regione Marche ha pubblicato un bando per la costituzione di forme di associaz...
A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i...
Nel corso dell’esame dei disegni di legge sulla promozione del sistema montagna, si dà conto del...
Fino ad oggi alla specie Lupo è stato accordato dalla Convenzione di Berna(1979) e dalla Direttiva...