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Abbruciamento materiali vegetali

21 Giu 2023

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 giugno u.s. (serie generale n. 136) il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Con il decreto-legge indicato, il Governo intende provvedere con urgenza alla necessità di agevolare la chiusura di otto procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea e prevenirne l’apertura di nuove, tenuto conto che, ad oggi, il numero delle procedure è superiore alla media degli altri Stati membri dell’Unione europea. Tra le varie misure adottate, il decreto-legge, di prossima conversione in legge, ha previsto interventi specifici per evitare un aggravamento della procedura d’infrazione n. 2014/2147 relativa al superamento dei valori limite fissati per il PM10. Sulla questione è intervenuta anche la Corte di giustizia con sentenza del 2020 che ha dichiarato l’inadempimento dell’Italia rispetto agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE in relazione allo stato di qualità dell’aria ambiente in alcune regioni. Con la disposizione di cui all’articolo 10, si è inteso, pertanto, limitare la pratica dell’abbruciamento dei residui vegetali nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare, nelle zone in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell’aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 consentendo la pratica dell’abbruciamento soltanto nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. La disposizione prevede, inoltre, la possibilità di derogare al divieto per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi individuati dalla normativa vigente, mentre ne risulta esclusa l’applicazione nelle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole dell’abbruciamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare l’attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per la produzione di energia o per l’impiego dei sottoprodotti in filiere sostenibili. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le autorità competenti possono promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, comprese le associazioni di categoria del settore, per l’individuazione di criteri e prassi per la valorizzazione del materiale vegetale.

Il regime di limitazioni si applica per la prima volta dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.

La violazione della disposizione, realizzata mediante l’abbruciamento dei materiali vegetali nel luogo di produzione, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.

Pur condividendo gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni in materia di abbruciamenti, si ritengono opportuni aggiustamenti ulteriori finalizzati a prevedere deroghe al divieto di abbruciamento che tengano conto della localizzazione geografica, della tipologia colturale nonché delle dimensioni e del reddito aziendali, che assumono una diversa rilevanza in termini di impatto. E con riguardo ai soggetti deputati ad adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza, andrebbe espressamente riconosciuta la competenza dei comuni e delle altre amministrazioni competenti nei settori agricolo e ambientale anche nel rispetto di quanto previsto dall’art. 185, lett. f) del d.lgs. n. 152 del 2006. Inoltre, le condizioni climatiche degli ultimi anni suggeriscono di indicare, tra i mesi nei quali le pratiche di abbruciamento possano considerarsi ammesse, anche il mese di febbraio, tenuto conto che per effetto della variabilità meteorologica in atto, risultano anticipate le fasi della fioritura, della raccolta e della conseguente potatura. Dalla esperienza di diverse Regioni è, poi, possibile mutuare la previsione della esclusione del divieto di bruciature anche per i piccoli Comuni di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158 con non più di 5.000 abitanti o per i Comuni posti ad un’altitudine superiore ai 300 metri rispetto al livello del mare o a 200 metri per i territori dei Comuni appartenenti alle comunità montane oltre che per le zone montane e agricole svantaggiate, come espressamente previsto dal citato decreto-legge.

Infine, il termine di applicazione della disposizione, indicato al comma 8 dell’articolo richiamato, appare eccessivamente ravvicinato, residuando un tempo assai limitato per gli imprenditori agricoli operanti nelle regioni del Bacino padano di adeguarsi alle prescrizioni previste, mentre occorre preventivamente assicurare l’avvio di filiere di valorizzazione dei residui di potatura in grado di agevolare forme sostenibili di impiego di tale materiale, nel rispetto dei principi di bioeconomia ed economia circolare.

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