Permangono situazioni di incertezza sulla differenza tra le figure di abbandono, discarica abusiva e deposito incontrollato di rifiuti a causa di orientamenti giurisprudenziali contrastanti dovuti all’assenza di definizioni, con conseguenze evidenti sul piano della corretta individuazione del quadro sanzionatorio di riferimento e delle responsabilità dei soggetti che concorrono nella realizzazione della condotta illecita.
Secondo l’orientamento dominante della giurisprudenza, il reato di deposito incontrollato ha natura permanente fino a quando sussiste il carattere illecito dell’attività. Pertanto, la condotta cessa in seguito al recupero o smaltimento delle cose abbandonate.
L’abbandono, a differenza del deposito incontrollato, avrebbe natura istantanea con effetti eventualmente permanenti se l’attività illecita si realizza attraverso la mera dismissione dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell’abbandono.
La discarica abusiva, infine, si distingue dalle ipotesi precedenti perché caratterizzata da una condotta abituale, anche realizzata con un’unica azione, che sia in ogni caso diretta alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco. In particolare, la giurisprudenza individua le caratteristiche della discarica abusiva che possono anche essere alternative: accumulo più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; eterogeneità dell’ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione.
Il differente inquadramento giuridico delle condotte indicate si esprime anche negli orientamenti manifestati dai giudici penali nella individuazione delle responsabilità del proprietario del fondo, manifestando anche in questo ambito, un orientamento oscillante che, da un lato riconosce la responsabilità per effetto dell’assenza della dovuta diligenza che imporrebbe l’adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella gestione dei rifiuti e dall’altro esclude una tale responsabilità. Quest’ultimo indirizzo risulta confermato dalla giurisprudenza più recente secondo cui l’abbandono da parte di terzi dei rifiuti non determina la configurazione del reato in capo al proprietario del fondo anche quando sia consapevole della condotta da altri posta in essere, sul presupposto che una condotta omissiva può dar luogo a responsabilità soltanto qualora sussista l’obbligo giuridico di impedire l’evento.
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