Si ricorderà che con l’entrata in vigore della nuova legge regionale sugli incendi boschivi e l’approvazione del Piano sulla qualità dell’aria nel Bacino Padano, le regole per l’accensione dei fuochi e l’abbruciamento dei residui vegetali erano state modificate.
In sintesi
1. L’abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali era vietato su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo.
2. Fino a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti:
3. Nel resto del territorio regionale:
La Regione Piemonte in seguito alla riunione congiunta in sede legislativa della III e V Commissione consiliare, ha previsto che il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo, potrà essere derogato, limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i Comuni montani, e per un massimo di 15 giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Le deroghe sono decise dai sindaci con propria ordinanza, fermo restando i limiti posti dal decreto legislativo 152/2006, che all’art. 182 prevede che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o vietare l’abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
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