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Multifunzionalità delle imprese agro-forestali: nuove attività concesse

3 Mag 2023

Agli imprenditori agricoli è consentita l’attività di raccolta di legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene. E’ quanto stabilito dal DECRETO 10 marzo 2023.

Condizioni, criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento di progetti relativi alle attività di raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.

Il decreto definisce le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del MASAF, per sostenere progetti relativi alla attività di raccolta di legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare.
Il Fondo è destinato al finanziamento di progetti, anche di formazione e comunicazione, relativi all’attività di raccolta di legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, con la finalità di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l’autoconsumo, nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

Sono considerati ammissibili i progetti realizzati in territori colpiti da eventi atmosferici o meteorologici, quali nubifragi, mareggiate, alluvioni, piene, frane ed esondazioni, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con provvedimento statale, oppure ai sensi delle disposizioni regionali e provinciali in materia di protezione civile, ovvero sia stata dichiarata l’allerta metereologica o lo stato di calamità con provvedimento regionale o provinciale nei cinque anni antecedenti la data di avvio della procedura selettiva.
Sono beneficiari del Fondo:
a) gli imprenditori agricoli, di cui all’art. 2135 del codice civile ivi compresi gli imprenditori forestali, di cui al comma 2, lettera q) , del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, singoli o associati, in cooperativa, anche in rete tra loro e i lavoratori agricoli, anche pensionati;
b) le organizzazioni agricole o associazioni datoriali, di categoria, ambientaliste riconosciute ai sensi della normativa vigente quali coordinatori di iniziative che coinvolgano i soggetti di cui al punto a), per le finalità espresse dal decreto.

Il MASAF avvia una procedura selettiva finalizzata all’individuazione dei progetti di cui all’art. 2, entro il 31 marzo di ogni anno.
In sede di prima applicazione la procedura è avviata entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto. I termini e le modalità per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti individuati dal decreto saranno previsti dall’atto di avvio della procedura. La procedura selettiva sarà realizzata dalle strutture ministeriali nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali esistenti a legislazione vigente.
Sono criteri di priorità dei progetti:
a) le modalità di impiego della biomassa legnosa raccolta, con preferenza per l’impiego in filiera corta nella produzione di energia termica o in cogenerazione o nell’autoconsumo o nella vendita;
b) le modalità di trasporto della biomassa legnosa raccolta, con preferenza per l’utilizzo di modalità capaci di garantire la sostenibilità ambientale, quali il trasporto animale;
c) gli obiettivi del progetto, con preferenza per i progetti diretti a prevenire il dissesto idrogeologico;
d) la previsione di cofinanziamento pubblico o privato del progetto;
e) la capacità del progetto di diffondere la conoscenza e la consapevolezza sull’attività di raccolta di legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, anche con riguardo alle condizioni con cui esercitarla, e/o di formare sulle modalità più corrette per svolgere la raccolta e per utilizzare il materiale, con l’obiettivo della circolarità e della sostenibilità.
3. I progetti saranno ammessi a finanziamento secondo l’ordine di graduatoria e fino a esaurimento delle risorse.
4. Ogni progetto può ottenere un finanziamento massimo di 50.000 euro. Il 20 per cento dell’importo sarà erogato a titolo di acconto; la restante parte sarà liquidata con contributo a saldo.
Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale. Rispetto alla dotazione del Fondo, le attività di cui al presente decreto sono finanziate dalla legge di bilancio 2023 per un importo pari ad euro 500.000 annui a decorrere da tale anno.

Per quanto concerne il monitoraggio del progetto, revoca e utilizzo residui, il MASAF monitora l’effettiva attuazione del progetto, secondo le modalità ed i tempi previsti dall’atto di avvio della procedura ai fini dell’erogazione del contributo. Il contributo può essere revocato in tutto o in parte se, a seguito del monitoraggio, il progetto non risulta essere stato attuato nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto.
Disposte eventuali revoche, se risultano residue risorse del Fondo, il MASAF può scorrere la graduatoria dei progetti ritenuti idonei. Il termine per la validità della graduatoria è di un anno dalla pubblicazione dalla stessa.
Il MASAF informa le regioni e le province autonome degli esiti dei bandi e del monitoraggio dell’attuazione dei progetti.
Gli interventi finanziati dal decreto possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con gli aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto di cui al regolamento (UE) 2022/ 2472 della Commissione 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.



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