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Revisione della direttiva sulle energie rinnovabili (RED III)

5 Apr 2023

Il 30 marzo u.s. il Parlamento Europeo e il Consiglio UE hanno trovato l’accordo durante il trilogo per la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili (RED III).

Si tratta di un accordo provvisorio che dovrà essere ratificato dalle due istituzioni prima di entrare in vigore. All’interno del testo votato, i principali punti sono i seguenti:
• È stata fissata la quota di energia rinnovabile nel consumo energetico complessivo dell’UE al 42,5% entro il 2030, con un’ulteriore integrazione indicativa del 2,5% che consentirebbe di raggiungere il 45%. Ogni Stato membro contribuirà a questo obiettivo comune (la quota attuale era pari al 32%; mentre all’interno della proposta RePowerEU, la Commissione aveva chiesto il 45%);

Accelerazione per l’autorizzazione dei progetti per l’energia rinnovabile: gli Stati membri creeranno aree di “accelerazione” delle energie rinnovabili in cui i progetti di energia rinnovabile saranno sottoposti a un processo semplificato e rapido di rilascio dei permessi. Si presume inoltre che la diffusione delle energie rinnovabili sia di “interesse pubblico prevalente”, il che limiterebbe i motivi di obiezione legale ai nuovi impianti;
• Rispetto alla bioenergia e alla biomassa l’accordo provvisorio rafforza i criteri di sostenibilità per l’uso della biomassa a fini energetici, al fine di ridurre il rischio di una produzione bioenergetica non sostenibile. Garantisce l’applicazione del principio di cascata, con particolare attenzione ai regimi di sostegno e tenendo conto delle specificità nazionali.
• Riguardo all’industria l’accordo prevede un aumento annuo dell’1,6% dell’uso di energia rinnovabile. Gli Stati membri hanno concordato che il 42% dell’idrogeno utilizzato nell’industria dovrà provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica (Renewable fuels of non-biological origin – RFNBO) entro il 2030 e il 60% entro il 2035;

Rispetto agli edifici, riscaldamento e raffreddamento, l’accordo provvisorio fissa un obiettivo indicativo di almeno il 49% di energia rinnovabile negli edifici nel 2030.
Prevede un aumento graduale degli obiettivi rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento, con un aumento vincolante dello 0,8% all’anno a livello nazionale fino al 2026 e dell’1,1% dal 2026 al 2030. Il tasso medio annuo minimo applicabile a tutti gli Stati membri è integrato da ulteriori aumenti indicativi calcolati specificamente per ogni Stato membro.
• Rispetto ai trasporti l’accordo permette agli stati membri di scegliere se:
o Perseguire un obiettivo vincolante di riduzione del 14,5% dell’intensità dei gas serra nel settore dei trasporti grazie all’uso di energie rinnovabili entro il 2030;
o oppure seguire un obiettivo vincolante di una quota di rinnovabili pari ad almeno il 29% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti entro il 2030
L’accordo provvisorio stabilisce un sotto-obiettivo combinato vincolante del 5,5% per i biocarburanti avanzati (derivanti da materie prime non alimentari) e i carburanti rinnovabili di origine non biologica (principalmente idrogeno rinnovabile e carburanti sintetici a base di idrogeno) nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti.
La proposta di revisione della direttiva sulle energie rinnovabili, insieme ad altre proposte, affronta gli aspetti energetici della transizione climatica dell’UE nell’ambito del pacchetto “Fit for 55”.

Federforeste segue con attenzione l’evoluzione della normativa comunitaria in campo energetico sia per quanto riguarda le aspettative delle imprese agricole nel riconoscimento del loro ruolo di protagonismo nella produzione di energia rinnovabile (vedi ad esempio biogas e biometano), sia per le implicazioni legate alla sostenibilità dell’impiego energetico della biomassa legnosa.
Su questo tema l’Ue conferma un approccio prudenziale precisando che la biomassa legnosa dovrà essere utilizzata secondo il suo massimo valore aggiunto economico e ambientale (applicando il principio dell’utilizzo a cascata) e saranno vietati aiuti a favore dell’energia prodotta impiegando tronchi da sega, tronchi da impiallacciatura, legno tondo di qualità industriale, ceppi e radici. Scattano poi regole più severe sul rispetto dei criteri di sostenibilità che in futuro saranno applicati anche agli impianti più piccoli (pari o superiori a 7,5 MW) anziché alla soglia di 20 MW, secondo quanto prevede la direttiva attuale.
Questo approccio sembra conferire un’importanza strategica limitata all’energia proveniente dalle biomasse, nonostante l’assoluta rilevanza della fonte per il soddisfacimento del fabbisogno termico, grazie soprattutto all’impiego di pellet e legna. La valorizzazione economica della biomassa legnosa attraverso l’impiego energetico, tra l’altro, risulta indispensabile anche a supporto della gestione forestale attiva e della manutenzione del patrimonio boschivo, favorendo, conseguentemente, la persistenza del presidio umano nelle aree interne e svantaggiate attraverso un supporto al reddito e generando un indotto occupazionale rilevante. Queste valenze ambientali e socioeconomiche dovrebbero essere opportunamente considerate quando si pensa, sia a livello nazionale che europeo, ad eventuali limitazioni di impiego sulla base degli impatti causati dai biocombustibili legnosi sulla qualità dell’aria. Un ultimo aspetto da considerare riguarda la volontà dell’Ue di produrre una accelerazione dello sviluppo delle rinnovabili attraverso un processo di semplificazione nel rilascio dei permessi, applicando il principio dell’”interesse pubblico prevalente”. L’attuazione di questa indicazione presenta degli aspetti delicati quando, come nel caso del fotovoltaico “a terra” e/o dei grandi impianti eolici, nel considerare la pubblica utilità non si dovrebbe attribuire una priorità agli aspetti energetici quando parimenti importanti risultano essere quelli legati alla sicurezza alimentare e al consumo di suolo.



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