Il D.lgs n. 34 del 2018 individua all’art. 5 le “aree escluse dalla definizione di bosco
per le materie risultanti nella competenza esclusiva dello Stato”.
In particolare, il menzionato art. 5 statuisce che non sono da considerare bosco:
“a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito
dell’adesione a misure agro-ambientali o nell’ambito degli interventi previsti dalla politica
agricola comune dell’Unione europea;
b) l’arboricoltura da legno, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufaie coltivate di
origine artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità’ di coltura o oggetto di
ripristino colturale, nonché’ il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all’articolo 4, paragrafo
1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013.”
Ora in allegato la nota che chiarisce e definisce e precisa alcuni aspetti che non risultavano chiari
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