Con la sentenza della Corte costituzionale del 23 febbraio 2023, n. 27 sono
stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, a seguito dei ricorsi presentati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, alcuni articoli di due differenti leggi della
Regione Abruzzo nella misura in cui risultano in contrasto con l’art. 117 Cost.,
primo e terzo comma, soprattutto in relazione alle disposizioni del d.lgs. n.
199 del 2021 e alla materia di legislazione concorrente produzione, trasporto
e distribuzione nazionale dell’energia.
Di particolare interesse è la dichiarazione, da parte della Corte costituzionale
che, fermo restando il possibile coinvolgimento dei comuni nella definizione
dell’atto di programmazione, la regione non possa demandare a essi il
compito di individuare le aree e i siti non idonei alla installazione degli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta, infatti, di un compito
assegnato alle regioni dai principi statali al fine di garantire, nell’ambito dei
singoli territori, il delicato contemperamento dei vari interessi implicati e il
rispetto dei vincoli imposti alle regioni (e analogamente alle province
autonome) per il raggiungimento della quota minima di incremento
dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre, nel richiamare le disposizioni
del d.lgs. n. 199 del 2021, la Corte costituzionale rileva come per effetto del
mancato aggiornamento delle linee guida emanate con il D.M. 10 settembre
2010 per l’autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, queste debbano
ritenersi ancora in vigore.
. È
evidente come la governance territoriale costituisca un elemento centrale per
il corretto bilanciamento degli interessi in gioco e a tal fine, come ribadito dalla
sentenza, restano centrali le competenze e il ruolo programmatorio delle
Regioni, così come la necessità di tutela dei principi già introdotti dalle linee
guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, a cui, in attesa dell’emanazione di
decreti statali di aggiornamento, le regioni sono chiamate a fare riferimento.
Si ricorda che, sempre con riguardo al corretto inserimento degli impianti di
produzione di fonti rinnovabili nei territori, le citate Linee guida stabiliscono
criteri per l’individuazione, a livello regionale, di aree non idonee. Con
riguardo alla localizzazione di impianti in aree agricole, nelle linee guida si
conferma l’assunzione di rilevanza dell’integrazione dell’impianto nel contesto
delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, avendo riguardo
sia alla sua realizzazione che al suo esercizio. Sulla base di questo principio,
è previsto che nell’autorizzare progetti localizzati in zone agricole
caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche,
produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali)
e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve
essere verificato che l’insediamento e l’esercizio dell’impianto non
compromettano o interferiscano negativamente con le finalità perseguite dalle
disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare
riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela
della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.
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