Arrivati i chiarimenti sul regime giuridico degli sfalci e delle potature del verde che, quando rispettino i requisiti richiesti dal codice ambientale per poter essere qualificati come sottoprodotti, possono essere esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti.Il parere ministeriale - più volte sollecitato anche da Federforeste in collaborazione con Coldiretti – interviene a chiarire l’equivoco generato dalla lettura di una nota dello stesso Ministero (prot.8890/TRI/DI del 18 marzo 2011) che, nel rispondere ad un quesito formulato dalla Provincia di Mantova, aveva precisato che l’esclusione dal regime dei rifiuti prevista dall’articolo 185 del codice ambientale è applicabile solo a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale
e che sono destinati all’impiego in attività agricola o per la produzione di energia, richiamando, per le altre tipologie di residui (ad esempio quelli derivanti dalla manutenzione del verde urbano) la disposizione che definisce i rifiuti urbani. Con il parere del 27 maggio, quindi, il Ministero completa le conclusioni della precedente comunicazione, precisando che anche per i residui derivanti da attività di sfalcio e di potatura che non rientrino nell’esclusione dell’articolo 185 citato (ad esempio in considerazione della provenienza non agricola), è comunque possibile dimostrare la sussistenza dei requisiti per la qualifica degli stessi come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184 bis del decreto legislativo n.152/06.Tale norma, in particolare, qualifica come sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.Il Ministero precisa, altresì – anche alla luce della giurisprudenza sull’impiego del fresato di asfalto – che, ai fini dell’applicazione della previsione in materia di sottoprodotti, la nozione di residuo di produzione va intesa in un’accezione ampia, comprendendo anche i residui derivanti da attività di manutenzione del verde.