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Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica previste dal D.L. Antifrodi.

15 Mar 2022

Il nuovo Decreto Legge del 25 Febbraio 2022 n. 13, decreto Antifrodi, contiene anche una rivisitazione della contestata norma sull’imposizione a carico dei c.d. “extra-profitti” realizzati dagli impianti elettrici da fonti rinnovabili. Sostanzialmente il Governo è intervenuto per abrogare la precedente norma contenuta all’art. 16 del D.L. “Sostegni-ter”; riscrivere la previsione (art. 5 DL 13/2022); e concedere ulteriori 30 giorni di tempo ad ARERA per dettare la regolamentazione di dettaglio. In sintesi l’art. 5, comma 8, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 introduce in via transitoria, per il periodo dal 1 febbraio al 31 dicembre 2022, un prezzo fisso di vendita dell’energia elettrica prodotta da alcuni impianti a fonte rinnovale. Ciò al fine di contenere gli attuali prezzi di mercato del consumo di energia elettrica. Si stima un gettito ricavabile a beneficio del Fondo presso la CSEA di 1,3 MLD €. Si tratta in sostanza di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete. Pertanto ciascun produttore titolare di impianti delle tipologie individuate sarà tenuto a restituire (o a ricevere, nel caso sia negativa) la differenza tra il prezzo di mercato e un ricavo medio di riferimento determinato convenzionalmente.

Ad essere interessati sono: • Gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato dell’energia. Ovvero quelli incentivati con i decreti interministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 (per quest’ultimo, ad eccezione degli impianti che beneficiano dell’incentivo di tipo “feed in tariff”). • Gli impianti rinnovabili (alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica) che non accedono a meccanismi di incentivazione a tariffaria, se entrati in esercizio prima del 1 gennaio 2010. Sono quindi esclusi dalla previsione tutti gli impianti di produzione da fonte rinnovabile inferiori a 20KW e che NON accedano a incentivi in misura fissa Conto Energia. Il GSE calcolerà il “valore medio” di riferimento dell’energia per verificare se l’impianto debba pagare o ricevere una differenza sulla produzione, in ogni caso nel solo periodo dal 1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 (meccanismo di compensazione “a due vie”). La differenza è calcolata tra un prezzo di riferimento indicato nella Tabella del DL e il prezzo zonale orario di mercato per l’impianto considerato ovvero dal prezzo del relativo contratto di fornitura (art. 5, comma 3 DL 13/2022). Si attende adesso di capire come l’ARERA intenderà regolamentare nel dettaglio la nuova normativa, come il GSE dovrà applicarla, e se ci potranno essere altre eventuali modifiche o aggiustamenti in fase di conversione in legge, considerato anche che la norma incide esclusivamente sull’attività di produzione, senza catturare gli eventuali extra-profitti realizzati, anche grazie alle cessioni infragruppo, dai trader o dai venditori al dettaglio. Per esempio, da una cessione dal produttore attraverso un contratto a termine potrebbero, poi, comunque, derivare ulteriori profitti per il soggetto cessionario, a seguito di ulteriori vendite sul mercato spot o a clienti finali a prezzi più elevati.

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