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Diniego di nulla osta al taglio di un bosco ceduo castanile – Esclusione dal Risarcimento dei danni derivanti dal mancato intervento

22 Feb 2022

Il TAR Campania – Salerno (Sez. I, 15 febbraio 20221, n. 467) ha negato ai proprietari di un fondo situato nel territorio dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, il risarcimento dei danni per la mancata autorizzazione da parte dell’Ente Parco al taglio del bosco ceduo .

La posizione assunta dal TAR Campania nella sentenza in commento solleva alcune perplessità circa le possibili conseguenze a largo raggio per il mancato accoglimento della richiesta di annullare il provvedimento di diniego al risarcimento dei danni emesso da parte dell’Ente Parco Naturale del Cilento.
A fronte del diniego al taglio del bosco ceduo, i proprietari del fondo avrebbero subito dei danni, rispetto ai quali avevano avanzato formale richiesta di indennizzo sulla base del Regolamento indennizzi mancati tagli boschivi approvato e adottato dallo stesso Ente Parco.
Tuttavia, le misure di salvaguardia contenute nel Regolamento citato non sarebbero più applicabili dal momento che nel frattempo è entrato in vigore il Piano del Parco il quale, nelle Zone di riserva esclusiva, vieta i tagli boschivi se non in caso di deroghe espresse per interventi “esclusivamente indirizzati ad assicurare la rinnovazione naturale del sopra suolo con l’eliminazione meccanica di specie estranee infestanti”.
Quindi, mentre in precedenza il Regolamento consentiva il taglio boschivo a fronte dell’ottenimento di un’autorizzazione amministrativa (per valutare se compatibilità con le esigenze di conservazione naturalistica) con relativo diritto al risarcimento in caso di diniego non motivato, oggi il Piano del Parco stabilisce un generale divieto dei tagli boschivi nelle Zone di riserva integrale. L’indennizzo, pertanto, non trova più giustificazione in quanto è la norma, e non il provvedimento di diniego, a vietare il taglio boschivo.

Si segnala la decisione del TAR Campania evidenziando l’opportunità di approfondire i profili della normativa citata che, nel disciplinare gli interventi di taglio boschivo in territori situati in zone di riserva integrale, incidono con un effetto conformativo sul diritto di proprietà.
Sarebbe dunque auspicabile una modifica della normativa di settore che, nel prevedere un divieto ai tagli boschivi, imponga un vincolo motivato all’attività agro-silvo-pastorale, come tale sempre indennizzabile attraverso forme di ristoro e risarcimento per i soggetti proprietari.

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