Sono esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti i sedimenti non pericolosi spostati nell’ambito delle pertinenze idrauliche costituite, come noto, dalle aree di rispetto lungo ciascuna sponda dei corsi d’acqua.
E’ quanto disposto dalla legge di conversione del decreto legge cosiddetto Sblocca Italia che, nell’articolo 7, comma 8 bis, ha inserito anche queste tipologie di materiali tra quelli contemplati dall’articolo 185 del codice ambientale
che già escludeva dal novero dei rifiuti i sedimenti non pericolosi spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua, o della prevenzione di inondazioni, o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, o ripristino dei suoli.
La disposizione approvata, quindi – che risulta inserita nel capo della legge dedicato alla mitigazione del dissesto idrogeologico – costituisce una notevole semplificazione per lo svolgimento delle attività e degli interventi di manutenzione e pulitura delle sponde e degli argini, necessari al fine di assicurare la tutela del territorio da fenomeni di instabilità che risultano aggravati, spesso, proprio da accumuli di materiale non opportunamente rimosso.
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