Il Tar Puglia ha condiviso la scelta della Regione pugliese di negare l’autorizzazione per la costituzione di nuovi aerogeneratori all’interno delle zone di protezione speciale. La restrizione è circoscritta ai soli impianti eolici di nuova costruzione impiegati a fini commerciale. Pertanto, il divieto non si estende alle altre forme di produzione di energia rinnovabile, continuando, ad essere ammessi gli aereogeneratori finalizzati all’autoconsumo con potenza pari o inferiore a 20 KW.