L’art. 28 del cosiddetto “DL Rilancio” (decreto-legge n. 34/2020) ha introdotto, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, spettante ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente al 2020. In particolare, il credito spetta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; diversamente, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito è fissato nella misura del 30% dei relativi canoni.
Nel corso dell’iter di approvazione della legge di conversione del decreto-legge “Agosto” (decreto legge n 104/2020), è stato approvato un emendamento che consentirà alle imprese del settore turistico-ricettive di usufruire del credito d’imposta sino al 31 dicembre 2020.
L’assemblea della Fondazione FIPER Ets in data 11 aprile 2024 ha provveduto al rinnovo delle car...
Federforeste segue con preoccupazione l'evolversi delle discussioni che stanno avendo luogo a B...
Coldiretti e Assofloro, con il patrocinio di numerosi enti e associazioni di settore, hannoorganizz...
L’11 aprile u.s. Coldiretti si è tenuta l'audizione dell’8° e dalla 10° Commissione della Ca...