I redditi derivanti dall’attività di produzione di energie svolta da imprenditori agricoli non rientreranno più, nel periodo d’imposta 2014,nel reddito agrario.
La nuova norma all’articolo 22 prevede il calcolo del reddito forfettariamente al 25% dell’ammontare delle operazioni soggette a registrazione ai fini dell’Iva indifferentemente dalla natura del soggetto (imprese individuali, società di persone o di capitali). Vien fatta salva la facoltà di optare per la determinazione del reddito nelle modalità ordinarie (differenza tra costi e ricavi). Gli effetti di tale norma si avranno già in sede di determinazione degli acconti per il periodo d’imposta 2014 in scadenza il prossimo giugno.
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