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Dalla sentenza TAR Marche, Sez. I, 9 gennaio 2014 n. 33 alla Legge 168/2017 “Norme in materia di Domini Collettivi”: certezza di una definizione.

5 Giu 2020

Periodicamente Federforeste registra prese di posizione da parte delle Amministrazioni Pubbliche in merito a presunte giurisdizioni sulle terre collettive. La news di Sentenze dalle Foreste di questa settimana tende a fare chiarezza ripercorrendo l’iter di una vertenza e il pronunciamento del Tar Marche poi successivamente corroborato dalla legge 168 art.1

Con la sentenza n. 33/2014 il TAR delle Marche, che si allega, ha deciso il ricorso promosso da FEDERFORESTE e altre Comunanze e Università Agrarie marchigiane contro la Delibera regionale che introduceva “Statuti tipo” per la gestione di terre collettive.

La decisione, che seppur non aveva accolto il ricorso, ha sancito una netta distinzione tra “enti che amministrano terre civiche” (comuni e amministrazioni separate di Beni di Uso Civico) e “organizzazioni montane per la gestione di beni agro – silvopastorali, in proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile”.

Il TAR aveva pertanto affermato che la delibera della Giunta regionale delle Marche n. 1595 del 19 novembre 2012, che adottava “una proposta di statuto e regolamento tipo per gli enti che amministrano terre civiche” non poteva riguardare le UNIVERSITA’ AGRARIE ricorrenti, che rimango fuori dal perimetro di applicazione dell’atto impugnato (vedasi per approfondimenti USI CIVICI E PROPRIETA’ COLLETTIVA, la giurisprudenza amministrativa alla ricerca di una definizione, Prof. Raffaele Volante, Saggi) .

Questo principio giurisprudenziale trova oggi inequivoca conferma nell’art. 1 della Legge 168/2017 che recita

“Art. 1 Riconoscimento dei domini collettivi 

1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie:

a) soggetto alla Costituzione;

b) dotato   di   capacità   di   autonormazione, sia per l’amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l’amministrazione vincolata e discrezionale;

c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;

d) caratterizzato dall’esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.

2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria”.

Il riconoscimento legislativo della CAPACITA’ DI AUTONORMAZIONE, della PERSONALITA’ DI DIRITTO PRIVATO e della AUTONOMIA STATUTARIA degli enti esponenziali dei domini collettivi impedisce, fatte salve le limitate eccezioni indicate dalla norma, l’ingerenza pubblicistica, segnatamente delle Regioni che sono chiamate a recepire la norma nazionale, nelle regole di governo interno delle comunità che gestiscono domini collettivi.

Pertanto eventuali violazioni di questo diritto, sia praticato con normae regionali, che con atti amministrativi come nel caso che ha portato alla pronuncia del Tar delle Marche, assumono profili di incostituzionalità e illegittimità

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